IL DIVORZIO
22/10/2023Può capitare dopo un periodo più o meno lungo di felice convivenza matrimoniale di ritrovarsi coinvolti in una crisi che coinvolge la coppia e si ripercuote inevitabilmente sui figli.
A volte a mettere in crisi il rapporto è un evento improvviso, la scoperta di un tradimento, che riguardi un progetto di vita o il coinvolgimento sentimentale con una terza persona, altre sono episodi reiterati, di mancanza di rispetto e considerazione o, peggio, di violenza morale o fisica che generano un crescendo di conflittualità, altre ancora, più comunemente, è la somma di tante piccole incomprensioni quotidiane che determinano dissapori e culminano in discussioni a incrinare l’armonia famigliare e a mettere a repentaglio l’unione, un tempo felice, rendendo la convivenza non più tollerabile dai coniugi oppure pregiudizievole per i figli.
E’ importante quindi sapere come muoversi nei casi in cui questo succede per adottare il comportamento giusto che consenta dapprima di auto-tutelarsi e, poi, di essere accompagnati lungo il percorso separativo da un professionista di fiducia, in casi estremi anche davanti all’Autorità Giudiziaria.
COS’E’ LA SEPARAZIONE PERSONALE?
Con il matrimonio, sia esso stato celebrato avanti l’ufficiale di stato civile oppure in chiesa, ciascuno dei coniugi ha assunto i diritti e i doveri previsti dagli artt. 143 c.c. (dovere reciproco di fedeltà, coabitazione, collaborazione e contribuzione nell’interesse della famiglia, assistenza morale e materiale), 144 c.c. (diritto reciproco alla comune determinazione e attuazione dell’indirizzo della vita familiare e alla scelta della residenza della famiglia ) e 147 c.c. (dovere di mantenere, istruire educare ed assistere moralmente la prole).
La separazione è un istituto giuridico (art. 151 ss. c.c. e nuovo titolo VI – bis libro II c.p.c.) che sospende taluni doveri (fedeltà, coabitazione) e ne disciplina altri (assistenza morale e materiale, mantenimento istruzione ed educazione dei figli) nel superiore interesse di questi ultimi fino al raggiungimento della loro maggiore età e autosufficienza economica.
Essa è prevista nel nostro ordinamento giuridico come fase necessaria per poter giungere allo scioglimento del vincolo matrimoniale, che avviene tramite il divorzio.
Può essere attuata tramite accordo (ricorso per separazione consensuale art. 473 bis n. 51 c.p.c.) che viene ratificato con sentenza dal Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’una o dell’altra parte. I coniugi possono, in tal caso, essere assistiti anche entrambi da un unico legale comune.
Se si opta, invece, per l’assistenza di almeno un legale per parte, l’accordo è raggiungibile anche tramite la procedura di negoziazione assistita (l. n. 162/2014).
Nei casi in cui l’accordo non viene raggiunto, si può richiedere, ciascuno tramite il proprio legale, che la separazione sia pronunciata con sentenza dal Tribunale (ricorso per separazione giudiziale art. 473 bis n. 12 c.p.c.) del luogo di residenza del/i minore/i, o in mancanza di figli, del coniuge che la subisce.
Se la sentenza emessa non soddisfa, essa si può appellare con ricorso avanti alla Corte di appello entro 6 mesi dalla ricevuta comunicazione della sua pubblicazione da parte della Cancelleria oppure entro 30 giorni se l’avvocato della controparte ha provveduto a notificarla.
CHE COSA FARE IN CASO DI CRISI CONIUGALE?
Assolutamente sconsigliato il “fai da te”!
Inteso, ad esempio, uscire di casa per recarsi altrove e/o, addirittura, portare con sé i figli in tale trasferimento allontanandoli dall’altro genitore e dalla casa famigliare oppure inibire l’accesso a quest’ultima al proprio coniuge.
Altri comportamenti da evitare sono la dismissione delle abituali incombenze domestiche a cui si è sempre provveduto o il revocare al/la consorte i magari fino ad allora liberamente consentiti “benefits”, come l’utilizzo di un’autovettura o di carte di pagamento per la spesa quotidiana o, addirittura procedere al prelievo da conti o all’asporto di beni comuni, senza prima aver proceduto all’eventuale comunicazione di volersi separare tramite avvocato ed aver quindi raggiunto un nuovo, eventuale, accordo conciliativo e rispettoso dell’interesse di entrambi.
Sia che si voglia procedere, concordemente o meno, ad una separazione, che si subisca l’iniziativa a tal fine del consorte, è necessario assumere informazioni su come procedere, seguendo un percorso che rispetti tutti i crismi della “legalità”.
Quindi occorre rivolgersi ad un avvocato, meglio se di competenza e con maturata esperienza di matrimonialista, per procurarsi tali informazioni attraverso una consulenza conoscitiva ed informativa.
A seguito di tale approfondimento conoscitivo, si deciderà liberamente se farsi ulteriormente seguire nel percorso separativo da quest’ultimo, conferendogli il relativo incarico.
In tal caso, questi farà precedere qualsiasi iniziativa giudiziale da parte del proprio cliente da una lettera informativa all’altro coniuge, sulla riferita intenzione del primo di volersi separare, chiedendo contestualmente se quest’ultimo è disponibile a procedere alla separazione in accordo e riservandosi, altrimenti, la libertà di procedere con un giudizio contenzioso.
Se, viceversa, si riceve la suddetta lettera da un avvocato incaricato dal coniuge, o, addirittura, un ricorso giudiziale di separazione promossa da questi, occorre comunque recarsi senza indugio ad incaricare un proprio professionista di fiducia, prestando molta attenzione ai termini temporali che sono indicati in tale scritto, da far pervenire al più presto al proprio legale, per non rischiare di incorrere in decadenze nella possibilità di far valere i propri diritti, che potrebbero rivelarsi poi insanabili.
Il professionista incaricato consiglierà poi il proprio assistito, a seconda del caso concreto, su quale sia la miglior procedura da adottare, fra quelle sopra descritte, per giungere all’evento separativo, consigliandolo a richiedere l’eventuale assistenza delle strutture competenti esistenti sul territorio per intraprendere un eventuale percorso di mediazione familiare (art. 155 sexies II comma c.p.c introdotto con la l. n. 54/2006) diretto alla risoluzione della crisi.