IL DIVORZIO
22/10/2023L’ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE
10/11/2023NUOVE REGOLE PER LA SEPARAZIONE, IL DIVORZIO E GLI ALTRI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA PROMOSSI DAL 1 MARZO 2023 CON LA RIFORMA CARTABIA
Si legge ovunque e si sente in giro un gran vociferare riguardo alla legge di “riforma Cartabia”. Ma che cosa è esattamente? Di cosa tratta? Quali modifiche ha apportato e in che cosa essa coinvolge specificamente il diritto di famiglia?
La l. 27.9.21 n. 134 attuata con d.lgs. n. 150/22 (c.d. “legge Cartabia”) ha introdotto, a decorrere dal 28 febbraio 2023, il nuovo “rito unico per le controversie in materia di persone, minori e famiglia”, cioè un iter procedurale unico, comune a tutti i procedimenti che erano prima attribuiti alle diverse competenze di Tribunale ordinario, giudice tutelare, Tribunale per i Minorenni.
Si parla della introduzione di un vero e proprio nuovo processo ordinario di cognizione (libro II, nuovo titolo VI-bis c.p.c., art. 473 bis e s.s) che non si applica solamente alle materie dell’adozione, ai procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ai procedimenti di volontaria giurisdizione e a tutti i casi in cui la legge dispone diversamente.
Si applica quindi anche alle controversie tra coppie non unite in matrimonio, così come anche a quelle fra coppie dello stesso sesso unite civilmente, in caso di disgregazione familiare.
Prevede anche un’apposita disciplina, applicabile nei casi di violenza domestica e di genere.
Veniamo all’approfondimento di quali siano le principali novità introdotte dalla legge di riforma ai procedimenti contenziosi, cioè quelli in cui le parti siano in lite fra di loro e si rivolgano ad un giudice con istanze contrapposte.
Prima di tutto è necessario evidenziare che le nuove norme procedurali – viste nel loro insieme – hanno conferito maggiore centralità alla figura, all’interesse del minore, valorizzato sotto numerosi profili:
– Competenza per territorio: per tali cause è competente il Tribunale del luogo di residenza del minore.
I due fori, del convenuto e in via residuale dell’attore, prima determinanti l’ubicazione della controversia, ora rilevano solamente quando non vi siano nella lite figli minori da tutelare.
– Atti introduttivi: è stata introdotta per la prima volta la possibilità di formulare con uno stesso atto introduttivo sia la domanda di separazione, che, consequenzialmente alla pronuncia di questa e trasvorso il termine di legge, quella di divorzio. Tale possibilità è stata però prevista dal legislatore solo per il caso di separazione giudiziale. Vedremo se le applicazioni giurisprudenziali saranno in grado con il tempo di colmare tale disparità di trattamento e di estendere tale possibilità anche ai casi di domande di separazione e divorzio su base concordata.
Gli atti introduttivi hanno ora il fine di rendere il Giudice già edotto dei fatti di causa al momento dell’adozione del primo provvedimento da adottarsi contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti. Motivo per cui con il ricorso e la memoria di costituzione e risposta devono essere già esposti tutti i fatti, allegati i documenti e formulati tutti i mezzi di prova.
E’ richiesta alle parti fin dall’inizio una totale “disclosure” relativa al proprio reddito e patrimonio, per cui oltre alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, sono ora da prodursi anche gli estratti conto bancari e finanziari e i documenti attestanti il possesso di immobili, autoveicoli e natanti e quote societarie.
Occorre allegare anche un “piano genitoriale” che “fotografi” la vita del/dei minore/i coinvolto/i, completo di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche svolte, frequentazioni intrattenute, festività trascorse. I genitori possono ora incorrere in sanzioni in caso non rispettino i provvedimenti dettati dal giudice in materia di affidamento e di modalità e tempi di frequentazione.
– Ascolto e rappresentanza del minore: il minore ora vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero a fronte del quale è stato esteso il suo ascolto diretto da parte del Giudice; è possibile, nelle controversie più complicate, la nomina di un curatore speciale del minore il quale può adottare decisioni sostanziali a sua tutela. Tale figura è stata prevista per rappresentare l’interesse del minore in modo autonomo rispetto a quello dei genitori.
Queste in estrema sintesi le novità introdotte dalla legge di riforma Cartabia, il cui obiettivo finale da raggiungere è quello dell’istituzione, legislativamente prevista per l’anno 2025, di un nuovo tribunale, unico, per le persone, per i minorenni e per la famiglia a cui saranno devolute tutte le controversie relative.