GLI ORDINI DI PROTEZIONE
02/12/2023ASSEGNO MENSILE ORDINARIO ALL’ALTRO CONIUGE PER I FIGLI O LORO MANTENIMENTO DIRETTO: QUANDO?
27/12/2023La legge di riforma “Cartabia”, che ha introdotto il nuovo rito unico per la famiglia e le persone in vigore dal 28 febbraio 2023 (nuovo art. 473 bis c.p.c.), ha disciplinato due distinti provvedimenti, i quali presentano diverse caratteristiche, oltre ad analogie e differenze, sulle quali è necessario fare chiarezza.
Tali rimedi sono attivabili prima o all’interno delle cause giudiziali di separazione, divorzio e cessazione della convivenza tra ex partners e sono previsti rispettivamente al n. 15 e al n. 22 dell’art. 473 bis c.p.c.
Quello previsto all’art. 473 bis n. 15 c.p.c. (“provvedimenti indifferibili) è un rimedio di natura cautelare concesso alla parte ricorrente – che ne faccia richiesta prima della causa oppure a causa iniziata, ma antecedentemente rispetto alla prima udienza – o alla parte resistente, che lo domandi costituendosi in giudizio.
I presupposti che lo fondano sono il fondato timore dell’esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile con caratteristiche tali da non poter attendere per essere attuato che la controparte venga convocata, quindi si sia costituito il contraddittorio.
Esemplificando, lo si può invocare in casi urgenti, ma di semplice definizione, come in ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all’iscrizione a scuola dei figli, in caso di diniego di uno dei due all’espatrio della prole, se vi siano diatribe sulla scelta di un percorso terapeutico che la riguardi o sulla sua sottoposizione a visite mediche urgenti.
I provvedimenti di natura economica sono richiedibili ed ottenibili con tale rimedio solo in casi di particolare indigenza del richiedente.
Il provvedimento indifferibile, emesso dal presidente o dal giudice delegato, non è idoneo all’accoglimento di richieste di affidamenti, collocamenti, decadenze e limitazioni della responsabilità genitoriale.
Entro i successivi 15 giorni dal pronunciamento su di esso è fissata l’udienza, in cui si instaura il contraddittorio, atta a confermare revocare o modificare la decisione, la quale ha efficacia esecutiva, ma non è reclamabile.
Diverso ambito di applicazione ha il rimedio previsto all’art. 473 bis n. 22 c.p.c., che ha sostituito la vecchia ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., la quale prevedeva i provvedimenti provvisori ed urgenti da valersi per tutto l’arco della causa, destinati ad essere revocati confermati o modificati dalla sentenza definitiva e ultrattivi in caso di estinzione del processo.
I provvedimenti temporanei ed urgenti odierni vengono emessi invece dal Collegio o dal giudice delegato, se nominato, all’esito della prima udienza, in quanto presuppongono il fallimento del tentativo di conciliazione e sono rinviabili in caso di invio delle parti in mediazione.
Condividono con i provvedimenti indifferibili di cui al n. 15 l’essere sottoposti al limite della domanda per le parti, ma non per i figli, e l’essere adottati all’esito dell’assunzione di sommarie informazioni.
Quanto al loro contenuto, hanno ad oggetto le informazioni da comunicare fra i genitori e l’adozione di un piano genitoriale condiviso o dato dal giudice in base alle domande dei genitori.
Quanto alla loro efficacia, sono ultrattivi in caso di estinzione del procedimento e costituiscono titolo esecutivo come i vecchi provvedimenti provvisori urgenti. Costituiscono titolo per iscrivere ipoteca giudiziale.
A differenza degli indifferibili, i temporanei ed urgenti sono provvedimenti reclamabilli – entro 10 giorni dalla loro emissione/comunicazione – in Corte d’Appello, che può assumere sommarie informazioni se ciò sia indispensabile ai fini della decisione e decide con ordinanza immediatamente esecutiva.
Essi sono inoltre ricorribili in Cassazione ai sensi del medesimo n. 24 nella casistica prevista al suo secondo comma, cioè quando incidano sul rapporto genitori-figli in maniera significativa.
Infine sono anche modificabili in corso di causa dal Giudice in caso di sopravvenienze (fatti o nuovi accertamenti istruttori) ai sensi del n. 23 del medesimo articolo.