L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE E’ RIPETIBILE SE NE DIFETTAVANO GLI ORIGINARI PRESUPPOSTI
21/01/2024ASSEGNO DIVORZILE ALL’EX CONIUGE: SE SUSSISTONO I MEZZI PER EROGARLO E’ SUFFICIENTE LA VERIFICA IN CONCRETO DELL’ESIGENZA ASSISTENZIALE
28/01/2024Se due coniugi si separano o divorziano e viene previsto un assegno di mantenimento dell’uno a favore dell’altro, quale è la sorte di detto assegno se la parte che ne beneficia instaura una nuova relazione affettiva stabile e continuativa con i caratteri di una vera e propria convivenza e l’ex coniuge intende perciò dismettere l’assegno?
Lo chiarisce la sentenza della Cassazione Civile n. 3278/2023, la quale ha sancito che tale caso – l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto – costituisce un mutamento tale da modificare le circostanze dell’assetto economico-patrimoniale stabilitosi fra le parti alla fine dell’unione matrimoniale, poiché attraverso la nuova convivenza il coniuge avente diritto alla corresponsione dell’assegno può contare anche sulle risorse economiche del nuovo partner, posto che in questo caso si presume che le risorse economiche vengano messe in comune, salva prova contraria. Vengono quindi meno sia il dovere di assistenza materiale da parte dell’obbligato, sia il correlativo diritto del beneficiario a percepire il relativo assegno.
E’ doveroso tuttavia per il coniuge che chieda la dismissione del citato assegno dare prova concreta non della semplice relazione affettiva, bensì piuttosto della circostanza che in conseguenza della stessa sia stato dato avvio ad un progetto di vita comune fra i due partners con impegno di risorse personali ed economiche profuso a tal fine, cioè ad un rapporto di durata e stabilità tali da poter essere qualificato come una nuova famiglia di fatto, cioè una nuova formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, equiparabile alla famiglia fondata sul matrimonio e riconducibile alla previsione dell’art. 2 della Costituzione.
La mancanza di tale prova positiva nel caso esaminato dalla richiamata sentenza del 2023 ha determinato l’accoglimento del ricorso proposto dalla moglie beneficiaria dell’assegno per tale motivo.
La pronuncia richiamata si pone sulla scia di altre antecedenti che già avevano individuato come fosse necessario per far cessare il diritto all’assegno di mantenimento del coniuge la “formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo … espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto” e che esclude, quindi, ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6855/15.
La ratio di tali pronunce, sia in sede di separazione sia in sede di divorzio, l’assegno relativo al quale perderebbe in tal caso la propria componente assistenziale, è data proprio dal fatto che posto che “l’ordinamento non tollera la concorrenza di due vincoli solidali fondati sullo stesso tipo di relazione, e pertanto il coniuge separato non può al tempo stesso beneficiare dell’assistenza materiale dell’altro coniuge e della assistenza materiale del (nuovo) convivente (…) se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno”.
Poiché come sopra detto l’onere della prova circa l’esistenza di un tale legame deve essere fornita dal coniuge gravato dall’obbligo di corrispondere l’assegno, ogniqualvolta non vi sia prova positiva di tutto quanto sopra, ma ci si limiti a dare prova di una nuova relazione affettiva instaurata dall’ex coniuge, ci si vedrà rigettare la domanda di cessazione della corresponsione posto che la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto richiede che, affinché operi la presunzione circa l’utilizzo condiviso delle risorse economiche di cui si è dato sopra conto, deve prima essere provata l’instaurazione di una nuova convivenza, non già di una semplice relazione sentimentale.