L’INSTAURAZIONE DI UNA CONVIVENZA DI FATTO DA PARTE DEL CONIUGE BENEFICIARIO DELL’ASSEGNO PUO’ FAR VENIRE MENO IL RELATIVO DIRITTO
24/01/2024IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
30/01/2024Il fatto che l’ex coniuge comprovi in sede di divorzio di essere privo delle risorse necessarie a vivere in modo dignitoso è sufficiente a garantirgli il riconoscimento di un assegno divorzile ove richiesto? Ciò ovviamente sul presupposto che l’obbligato/a disponga dei mezzi economico-patrimoniali necessari e sufficienti ad una tale erogazione.
La risposta della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13420/2023 è stata positiva.
Il caso verteva sulla domanda di assegno divorzile a carico dell’ex moglie da parte di un ex marito divenuto invalido e disoccupato in sede di divorzio.
Relativamente alla concessione o meno di tale contributo, specifica la Corte che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”.
E’ onere della prova del richiedente, quindi, quello di dimostrare di non avere i mezzi di sussistenza e anche quella di esplicare e comprovare le ragioni che concretamente gli impediscono di reperirseli autonomamente, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, ma se “è vero che il richiedente deve dare la prova della oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati” è vero altresì che “la prova si può raggiungere anche tramite presunzioni e con valutazione resa in concreto alla attualità”dall’Autorità Giudiziaria chiamata a provvedere.
Riguardo invece alla quantificazione di detto assegno, nella motivazione la Corte ha specificato che il parametro di riferimento della decisione in merito, non dovrà essere il tenore di vita famigliare della coppia, bensì la misura dovrà essere “adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive” (Cass. 07/12/2021, n. 38928; Cass. 08/09/2021, n. 24250).
La ratio della decisione è incentrata sulla “applicazione del principio di solidarietà post-coniugale, che non è esclusa dalla circostanza che per lungo tempo” l’ex marito “abbia provveduto a sé stesso autonomamente ovvero anche – come da lui dedotto – con l’aiuto del padre, il cui intervento non varrebbe comunque ad esonerare l’ex coniuge dai suoi obblighi” (Cass. n. 15774 del 23/07/2020).
Nell’accogliere la domanda di assegno nei confronti di una ex consorte, accertato in corso di giudizio che quest’ultima fosse capace in base alle proprie risorse economico-patrimoniali di provvedervi, la Suprema Corte specifica che l’esigenza assistenziale ricorre e il principio di solidarietà post coniugale va quindi applicato, accogliendo l’istanza dell’ex marito, ove quest’ultimo “sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente”.