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03/02/2024Esiste un obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni e fino a quando perdura? Quali sono i presupposti che, se invocati dall’obbligato, possono determinare la cessazione di tale diritto o la modificazione in riduzione dell‘entità del relativo assegno?
La fonte di tale diritto al mantenimento è costituita dall’art. 316 bis c.c., il quale sancisce che entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli, ciascuno in base alle rispettive sostanze e alle rispettive capacità di lavoro professionale o casalingo.
Non determina il venir meno di tale obbligo il fatto che i genitori siano non coniugati, separati, divorziati o decaduti dalla responsabilità genitoriale, in quanto l’obbligo di mantenimento deriva dal fatto di avere generato i figli.
L’obbligo incombe anche in caso di figli maggiorenni, a condizione che gli stessi non siano già autosufficienti e quindi economicamente indipendenti, non essendo legislativamente prevista una cessazione dell’obbligo semplicemente con il raggiungimento della maggiore età (v. artt. 30 Cost., art. 147 c.c.). L’ art. 155-quinquies della legge n. 54/2006 ne ha poi anche positivamente disciplinato la possibilità di erogazione in sede giudiziale.
Non si tratta tuttavia di un dovere genitoriale che possa essere protratto all’infinito, essendo esso soggetto al parametro generale del raggiungimento ad opera della prole di un’autosufficienza economica, tale cioè da consentire che la medesima possa provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Esiste però un correlativo obbligo in capo ai figli di fare quanto in loro potere per diventare economicamente indipendenti, con la conseguenza che, se il mancato raggiungimento dell’indipendenza dipende da loro colpa, il genitore non sarà più tenuto a mantenerli.
In che cosa consiste il raggiungimento dell’indipendenza economica?
Essa non è necessariamente costituita dal reperimento da parte del giovane di un lavoro stabile a tempo indeterminato e ben retribuito, in quanto anche il reperimento di un contratto di lavoro a tempo determinato può dare diritto al genitore obbligato ad ottenere la revoca o riduzione dell’assegno, purché la durata contrattuale non sia eccessivamente breve o lo stipendio previsto troppo esiguo.
Perde invece il diritto al mantenimento, sia il figlio che una volta reperito il lavoro idoneo a renderlo autosufficiente poi lo perda (residua e soccorre in tal caro il diritto agli alimenti), sia il figlio che rifiuti ingiustificatamente un’offerta lavorativa a lui consona.
Ove invece il figlio, inizialmente divenuto economicamente indipendente, lasci il lavoro per intraprendere un percorso di studio, secondo la giurisprudenza di legittimità, il genitore che può permetterselo dovrà provvedere al suo mantenimento (Cass. n. 23318/2021).
L’onere di fornire la prova dell’esistenza di un comportamento negligente del figlio rispetto al suo dovere di reperire un’occupazione lavorativa incombe sul genitore che richiede la riduzione o la revoca dell’assegno di mantenimento.
Tuttavia, raggiunta una certa età da parte del figlio, l’onere della prova si ribalta, subentrando una sorta di presunzione di colpa in capo al figlio che risulti ancora non collocato nel mondo del lavoro, presunzione che può certamente essere vinta dalla positiva dimostrazione di avere diligentemente compiuto ogni possibile passo per reperire un’occupazione, pur senza riuscirvi.
Esiste un precedente, seppur di merito, del Tribunale di Milano che ha sancito che il figlio che a 34 anni ancora non sia inserito nel mondo del lavoro non vada più mantenuto dai genitori.
La riduzione e/o la revoca dell’obbligo deve sempre essere accertata e dichiarata dal giudice, non potendo il genitore obbligato ritenersi automaticamente esonerato dal mantenimento dei figli per il solo fatto che si verifichi un peggioramento delle sue condizioni economico-patrimoniali o per il solo fatto del reperimento di un’occupazione da parte del figlio.
Per fare un esempio, è stato ritenuto motivo valido per la riduzione del mantenimento dovuto dal genitore al figlio avuto con l’ex coniuge il fatto che l’obbligato, che aveva nel frattempo iniziato una nuova relazione affettiva con altra donna, avesse generato un altro figlio, fatto, questo, generatore di nuovi obblighi in capo al genitore.
Inoltre, più genericamente e a prescindere dal caso specifico sopra indicato, in caso di sopravvenuta riduzione del proprio reddito l’obbligato ha diritto a richiedere, e ove ciò sia accertato positivamente ottenere, una riduzione dell’assegno dovuto ai figli, ricorrendo al Tribunale competente per la modifica.