COME SI PROVA L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: IL CASO DELLA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTA’
03/02/2024CHI E’ TENUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI SE UNO DEI DUE GENITORI E’ INADEMPIENTE
18/02/2024A decorrere dal 1 marzo 2023 per effetto della legge di riforma Cartabia marito e moglie possono separarsi e anche divorziare all’interno dello stesso processo.
E’ stato infatti previsto che all’interno di una lite giudiziale la parte che ricorre al Giudice possa ora richiedere con un unico atto sia la separazione che il divorzio in base a quanto stabilisce l’art. 473 bis n. 49 c.p.c.
Se il coniuge che ricorre al Tribunale richiede solo la separazione, l’altro coniuge costituendosi in giudizio può avanzare lui domanda di divorzio.
La seconda domanda, svolta riconvenzionalmente dal coniuge convenuto che si costituisce, costringe l’originario coniuge ricorrente a difendersi e ad eventualmente azionare analoga domanda, prendendo posizione e producendo documenti, anche riguardo alla nuova domanda di divorzio e per fare ciò sono stati previsti tempi estremamente ristretti (art. 473 bis n. 17 c.p.c.), da rispettarsi obbligatoriamente a pena di decadenza (solo riguardo ai diritti disponibili art. 473 bis n. 19 c.p.c.).
E’ bene quindi che anche quando il cliente incarica il proprio legale solamente di promuovere causa di separazione personale gli consegni anche già i documenti che fonderebbero l’eventuale istanza di divorzio, per far sì che egli non si trovi impreparato a fronte delle eventuali iniziative avversarie in tal senso.
La legge di riforma ha previsto la possibilità di promuovere contestualmente la separazione ed il divorzio unicamente tramite un procedimento contenzioso, ove la sentenza di divorzio può essere pronunciata solo decorsi dodici mesi e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e non invece quando vi sia accordo fra le parti sulla doppia domanda da sottoporre congiuntamente al tribunale.
Tuttavia parte della giurisprudenza di merito sta interpretando analogicamente la prescrizione normativa ed è stata ritenuto ammissibile il cumulo delle domande di separazione e divorzio anche quando i coniugi, agendo in via bonaria, le depositino congiuntamente (Tribunale di Milano a favore v. sentenza n. 3542 del 5 maggio 2023, Tribunale di Firenze contrario v. sentenza n. 4458 del 15 maggio 2023 che richiama per la pronuncia di inammissibilità l’art. 573 bis n. 51 c.p.c e non n. 49 c.p.c.).
Nei Tribunali che ritengono ammissibili le domande contestuali di separazione e divorzio formulate congiuntamente dai coniugi viene pronunciata la separazione con sentenza e poi viene fissata udienza davanti al medesimo Tribunale ove sono chiamate a comparire le parti per la pronuncia di divorzio decorso il termine minimo previsto dalla legge per la seconda pronuncia.
Il divorzio quindi potrà essere pronunciato con sentenza costitutiva dello stato libero solamente decorso il termine di sei mesi dalla sentenza di separazione e previo suo passaggio in giudicato.