CAUSE ED EFFETTI DELL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
06/03/2024PRINCIPI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
18/03/2024La legislazione internazionale prima e la legislazione italiana successivamente sono giunte a consacrare il diritto all’ascolto del minore nelle cause che lo riguardano.
Il minore è quindi un soggetto di diritto vero e proprio, in quanto inevitabilmente coinvolto nei processi di crisi e disgregazione familiare all’interno dei quali è soggetto portatore di diritti da tutelare.
Dalla convenzione di New York del 1989 (art. 12 sancisce il diritto del minore capace di discernimento, ossia di capacità di valutazione autonoma, di esprimere liberamente la propria opinione relativamente alle questioni che lo riguardano), alla Carta Europea dei diritti fondamentali, c.d. Carta di Nizza, del 2000 che prevede all’art. 24 il diritto del minore ad essere ascoltato molti passi in avanti si sono fatti fino a giungere alla cristallizzazione e disciplina di esercizio di tale diritto del minore.
La convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata con l. 77/2003) ha determinato i criteri da rispettare affinché l’ascolto del minore risulti esaustivo, criteri poi ripresi anche dalla nostra legislazione interna come si vedrà e ulteriormente specificati con la l. di riforma Cartabia entrata in vigore il 28-2-2023.
Nei considerando del Regolamento CE 2201/2003 si raccomanda agli stati membri il pieno rispetto dei diritti del bambino come sanciti dall’art. 24 della Carta di Nizza.
L’Italia ha quindi recepito nella l. 54/2006 (conosciuta come la legge che ha introdotto nel ns. ordinamento l’affidamento condiviso quale criterio di norma) la centralità dell’ascolto del minore in contesti di disgregazione familiare.
La l. 219/2012 ha poi sancito il diritto del minore di anni 12, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, ad essere sentito nelle questioni e procedimenti che lo coinvolgano, come poi introdotto nel nuovo art. 315 bis c.c. che ciò prevede.
La riforma della filiazione (d. lgs. n. 154/2013) ha definitivamente introdotto l’audizione del minore come regola tramite gli artt. 337 ter e 227 octies c.c. (ora entrambi abrogati dalla l. di riforma Cartabia), accogliendo quanto sancito a Sezioni Unite anche dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 22238/2009 conforme all’art. 6 dalla Convenzione di Strasburgo.
E’ previsto ora il c.d. “ascolto informato” del minore capace di discernimento quale presupposto giuridico perché i giudizi relativamente al quale il medesimo è coinvolto siano esenti da vizi procedurali.
La l. Cartabia ha introdotto in merito gli art. 473-bis 4 e 5 c.p.c.
Al punto n. 4 ha previsto che il minore di 12 anni, o anche più piccolo qualora capace di discernimento, sia ascoltato dal Giudice ogni volta che questi debba adottare provvedimenti che lo riguardano, considerandone le opinioni in rapporto alla sua età e grado di maturità.
Sono previsti casi in cui è possibile non procedere all’ascolto: quando è in contrasto con il suo interesse, quando manifestamente superfluo, quando è impossibilitato per problematiche fisiche o psichiche oppure quando non vuole essere ascoltato.
L’ascolto è facoltativo e viene effettuato solo se necessario quando i genitori sono concordi sull’adozione dei provvedimenti nel suo interesse.
Il punto n. 5 regola invece le modalità dell’ascolto del minore, cui il Giudice può procedere autonomamente oppure assistito da ausiliari. Se i minori sono più, il loro ascolto è separato e comunque vi si ottempera fuori dall’orario scolastico e se possibile in locali idonei, anche diversi dalle aule del Tribunale per garantirne la serenità e riservatezza e solo dopo averlo/i informato/i su natura del procedimento ed effetti dell’ascolto.
Dai 14 anni compiuti il minore deve essere informato sulla sua possibilità di nomina di un curatore speciale.
Se è possibile, l’ascolto viene registrato in modalità audio/video, altrimenti comunque se ne descriverà il contegno in dettaglio.