ASSEGNAZIONE ALLA PROLE DELLA CASA FAMILIARE CON PREVISIONE DI ALTERNANZA DEI GENITORI IN ESSA
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01/04/2024In caso di revisione dell’assegno di divorzio all’ex coniuge si computa il dovere di mantenimento della nuova famiglia, quindi anche dei figli conviventi nati da precedente unione del nuovo coniuge?
La Corte di Cassazione si è espressa in senso positivo nella pronuncia n. 11155/2023 cassando una pronuncia riguardante la richiesta di revisione della statuizione in ordine all’assegno divorzile della Corte di Appello de L’Aquila, che aveva respinto la doglianza del richiedente obbligato riguardo al fatto di avere, a seguito di nuovo matrimonio, assunto doveri di mantenimento a cui doveva ottemperare anche riguardo ai membri della nuova famiglia costituita.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che ciò non fosse circostanza nuova da considerarsi nella valutazione in ordine alla revisione dell’assegno divorzile concesso nel 2003 alla ex consorte, rilevando in capo all’uomo l’assenza di vincoli giuridici a provvedere al mantenimento della famiglia “c.d. allargata” creata ex novo.
Sostiene invece la Suprema Corte, ponendosi conformemente alle statuizioni della pronuncia della Corte Costituzionale n. 181/1988, che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi ex art. 143 c.c. al momento della costituzione della famiglia comprendono anche i figli nati da precedente matrimonio di uno dei coniugi a lui affidati.
Nei limitati casi, tuttavia, di ricorrenza di determinati presupposti, quali appunto, in presenza di affidamento alla nuova moglie dell’obbligato della prole e qualora gli altri soggetti tenuti al mantenimento di quest’ultima non vi ottemperino non avendone la possibilità.
Rileva infatti la Corte di Cassazione che la Corte d’Appello non avrebbe considerato le regole di solidarietà familiare vigenti in tale ambito a seguito del nuovo coniugio ai sensi degli art. 143 e ss. cc., regole valevoli anche nei confronti dei soggetti non legati da vincoli di sangue con l’obbligato (in questo caso appunto i figli nati da precedente unione affidati alla nuova moglie e con lei conviventi), se gli altri soggetti tenuti al sostegno alimentare, valutato secondo i parametri “europei”, difettano della possibilità di erogarlo.
Tale pronuncia risponde ai criteri dettati in materia di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione dalla Corte di Giustizia UE (sez. II, n. 401 del 14/12/2016) “sulla necessità di assicurare che anche i figli del coniuge riconosciuto dallo stato membro di accoglienza del lavoratore frontaliero possano essere considerati come figli dello stesso, laddove quest’ultimo provveda al loro mantenimento, al fine di poter beneficiare del diritto di percepire il sussidio”.
Pertanto nell’ottica del necessario bilanciamento, da effettuarsi rispetto al soggetto obbligato al versamento dell’assegno divorzile, tra i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l’ex coniuge e i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo familiare, occorre necessariamente considerare anche questi ultimi nei limiti come sopra delineati.