ASSEGNO DIVORZILE ALL’EX E MANTENIMENTO DEI FIGLI DEL NUOVO CONIUGE
30/03/2024IL CRITERIO DI DISTINZIONE TRA SPESE ORDINARIE E SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
02/04/2024Il decreto lgs. n. 132/2014 “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per definire l’arretrato in materia di processo civile”, convertito in l. 162/2014 e poi modificato dal decreto lgs. n. 149/20022 attuativo della riforma c.d. Cartabia, ha introdotto e disciplinato un nuovo metodo di risoluzione alternativa delle controversie denominato “negoziazione assistita” con finalità di degiurisdizionalizzazione, ed è stato pensato ed introdotto dal legislatore come incentivo a risolvere le controversie al di fuori dell’ambito processuale per snellirne il carico.
La procedura prevede un iter che si avvia mediante un invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita mediante la quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale (art. 2 commi 4 e della legge di attuazione) e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 5 commi 1 e 2 della legge di attuazione).
L’accordo di negoziazione assistita – accordo redatto a pena di nullità in forma scritta e di natura tendenzialmente transattiva – è quindi il possibile esito positivo di tale procedura alternativa al contenzioso che “compone la controversia”.
Quanto agli effetti dell’accordo, esso prevede ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge di attuazione, che se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere a quest’ultima la sottoscrizione del processo verbale dell’accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (leggasi: notaio). Solo in seguito ad essa l’accordo costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione di ipoteca giudiziale.
Il legislatore ha consentito che tali accordi possano stipularsi anche in materia di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, prevedendo per tali materie, in considerazione della loro peculiarità data dal coinvolgimento di interessi tradizionalmente sottratti all’autonomia privata, una speciale disciplina che fa dipendere il prodursi degli effetti dell’accordo dal nulla-osta ovvero (in presenza di figli non ancora economicamente autosufficienti o affetti da handicap grave) dall’espressa autorizzazione del competente Procuratore della Repubblica.
Il comma terzo dell’art. 6 della legge attuativa prevede che “l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali” che definiscono i procedimenti familiari sopra indicati ed è accordo che può contenere la disposizione di interessi tradizionalmente sottratti all’autonomia delle parti, al punto da essere idoneo addirittura ad incidere direttamente sullo status delle persone.
Una tra le questioni emerse in ordine all’interpretazione della disciplina in esame verte sulla forma necessaria ai fini della trascrivibilità nei pubblici registri immobiliari degli accordi fra coniugi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione, assistita da almeno un avvocato per parte.
Il dibattito giurisprudenziale, nello specifico ambito della materia familiare, ha riguardato in particolare due diversi orientamenti sul punto emersi a fronte del rifiuto del Conservatore di procedere alla trascrizione degli accordi in materia familiare privi della autentica del notaio alla sottoscrizione del processo verbale che aveva composto consensualmente la vertenza familiare anche attraverso il trasferimento di un immobile:
il primo orientamento ha sostenuto tale trascrivibilità attribuendo rilevanza alla equiparazione prevista dall’art. 6 comma 3 ai provvedimenti giurisdizionali, in quanto il contenuto potenziale di questi accordi non varia rispetto al contenuto potenziale dei relativi provvedimenti (ove tali trasferimenti con “causa familiare” sono meritevoli di tutela e trascrivibili addirittura anche ove coinvolgano i figli);
il secondo orientamento nega tale trascrivibilità agli atti, ove privi di forma autentica.
I sostenitori di tale secondo orientamento si basano per lo più sulla lettera dell’art. 2657 c.c. il quale prevede che la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente e l’accordo in oggetto non vi rientrerebbe in quanto non rientra in nessuna delle categorie elencate.
Da ultimo è intervenuta, nel merito, la Corte d’Appello di Trieste con l’ordinanza 6.6.2017, la quale – accogliendo ed applicando tale secondo orientamento – ha confermato la non trascrivibilità degli accordi in materia di separazione e divorzio sottoscritti nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita ove privi di autentica notarile delle sottoscrizioni, non ricorrendo le condizioni a tal fine richieste dall’art. 2657 c.c.in quanto – in assenza – il titolo difetterebbe delle caratteristiche prescritte dalla legge per l’accesso alla pubblicità immobiliare.
E’ richiesto invece necessariamente, per accedervi, un accordo che rivesta la forma della scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell’art. 2703 c.c.