L’ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE
01/04/2024CONSEGUENZE DELL’INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
09/04/2024Le spese che in sede di separazione, divorzio, cessazione della convivenza fra partners un genitore deve erogare all’altro genitore presso cui i figli siano collocati almeno in via prevalente possono suddividersi in due categorie:
– le spese ordinarie, rientranti nell’assegno mensile anticipato come quantificato e da intendersi in esso ricomprese e pertanto corrisposte per mezzo di questo;
– le spese straordinarie, normalmente corrisposte per intero dal genitore collocatario della prole e a lui rifuse a posteriori dall’altro genitore nella misura percentuale pattuita o stabilita dal tribunale.
Ma con quale criterio si stabilisce se una spesa rientri nell’una o nell’altra categoria?
La recente sentenza della Cassazione n. 7169/2024 chiarisce che “in tema di mantenimento dei figli costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter comma 4 c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale).”.
Sulla base della suddetta interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte sono spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, dovendo distinguersi gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento, dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà e che perciò richiedono per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
Il descritto principio di diritto si basa ed è stato estrapolato dalla Corte Suprema dalla premessa secondo cui la prevedibilità e ponderabilità, in concreto e nell’attualità, della spesa va riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell’assegno perché suscettibili di verificazione, ipotetica, molti anni dopo (come la frequentazione dell’università o la scuola-guida di un bambino) e dunque prive del requisito dell’attualità.
Pertanto le spese scolastiche, medico-specialistiche e per attività sportive che possano definirsi sopravvenute, nel senso di imprevedibili quanto al loro ipotetico verificarsi, ed imponderabili quanto alla previsione del loro eventuale costo, al momento in cui sono sorte le determinazioni dei contributi rientrano tra le spese straordinarie.
L’assegno di mantenimento comprende quindi le sole voci di spesa qualificabili come “ordinarie” (spesa alimentare, per il vestiario, cure mediche ordinarie); le spese “straordinarie”, viceversa, devono essere corrisposte a parte alla luce della loro imprevedibilità nell’an e nel quantum all’atto della determinazione dell’assegno.