IL CRITERIO DI DISTINZIONE TRA SPESE ORDINARIE E SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
02/04/2024LA RICONCILIAZIONE E I SUOI EFFETTI
11/04/2024Quando la coppia si disgrega l’attribuzione in godimento della casa familiare da parte di ciascuno in via esclusiva spesso è oggetto di richiesta ad opera di entrambi i genitori, i quali, talvolta, ne sono comproprietari.
Cosa succede quindi al genitore al quale tale richiesta sia rifiutata? Oppure al genitore che abbia inizialmente ottenuto l’assegnazione della casa familiare e poi se la veda revocata? Quali sono le conseguenze del suo mancato rilascio di tale immobile, il cui uso, se protratto, risulta a quel punto illegittimo?
Occorre distinguere il caso in cui il genitore veda rigettata la propria richiesta e l’immobile assegnato all’altro oppure perda successivamente il proprio diritto di assegnazione in seguito ad un provvedimento di revoca ottemperi all’ordine giudiziale di rilascio di tale immobile, adeguandosi alla decisione assunta, oppure permanga ciò nonostante all’interno dell’abitazione coniugale.
In caso di protrarsi dell’uso del bene immobile adibito a casa familiare a seguito di non assegnazione oppure revoca di essa ci si trova di fronte ad un caso di occupazione di immobile senza titolo da parte del non assegnatario.
Infatti uno dei comproprietari – avendone il Giudice con il proprio provvedimento compresso, ossia temporalmente limitato la facoltà di godimento insita nel diritto dominicale fino a che i figli minori che vi abitano non siano maggiorenni ed autosufficienti – perde il diritto ad esercitarla fino ad allora mentre l’assegnatario può godere dell’immobile assegnatogli escludendone l’altro.
Al coniuge assegnatario spettano in tal caso un indennità e/o, se viene da lui provato un danno specifico subito per tale uso illegittimamente protrattosi da parte dell’altro, un risarcimento del danno da parte di questi.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la la pronuncia n. 33645/2022 ha enunciato il seguente principio di diritto: in caso di occupazione di un immobile senza titolo il proprietario (o comproprietario) subisce una perdita e ha diritto al risarcimento del danno pari all’indennità di occupazione, che viene liquidata equamente dal giudice quando non possa essere dimostrata l’esatta entità del danno patito. La liquidazione avviene a seguito di valutazione del canone di locazione al prezzo del mercato.
Ove poi il proprietario danneggiato riesca a dimostrare il concreto danno subito (ad esempio di avere avuto un’occasione di messa in vendita o in locazione del bene ad un prezzo/canone più elevato di quello di mercato sfumata a causa della perdurante illegittima occupazione dell’altro) ha diritto di vedersi riconosciuto e risarcito tale danno dall’occupante abusivo.
Ma da quando è possibile richiedere tale indennità/risarcimento? Essa matura dal primo giorno di uso non legittimo oppure occorre che si verifichino altre condizioni?
Non sorge automaticamente un diritto a richiedere indennità/risarcimento del danno per la semplice circostanza del protrarsi dell’uso illegittimo del bene comune. E’ invece necessario per il com/proprietario detentore della legittima facoltà di godere in via esclusiva dell’immobile avanzare nei confronti dell’altro una richiesta atta a manifestare la propria volontà di goderne in tal modo, cristallizzando da quel momento l’abuso.
Occorrerà pertanto avanzare nei confronti dell’illegittimo occupante la richiesta di rilascio del bene immobile – che potrà poi essere forzatamente eseguita – oppure formulargli domanda di riceverne i frutti civili non goduti o di disciplinarne un uso turnario dell’immobile stesso secondo quanto prescrive l’art. 1102 c.c. per far sì che decorra il termine dal quale l’eventuale indennità/risarcimento potranno essere riconosciuti.