LA RICONCILIAZIONE E I SUOI EFFETTI
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15/04/2024La tutela e regolamentazione della coppia di fatto si può attuare attraverso un contratto di convivenza.
Quale è il suo fondamento giuridico, quali sono i suoi requisiti di forma e contenuto e quali i suoi effetti giuridici?
Mentre il fondamento della famiglia legittima risiede nell’art. 29 comma I cost. che tutela e legittima la famiglia fondata sul matrimonio, l’art. 2 cost. tutela l’individuo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, fra cui la famiglia (anche quella non fondata sul matrimonio).
Al fine di estendere anche alla famiglia di fatto talune tutele previste per i coniugati il legislatore è intervenuto con la legge n. 76/2016, meglio nota come “legge Cirinnà”, istitutiva delle unioni civili fra coppie dello stesso sesso e anche dei contratti di convivenza.
Il contratto di convivenza è un contratto scritto con cui i conviventi more uxorio, cioè due persone maggiorenni, di diverso o dello stesso genere sessuale, unite stabilmente da legami di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, coniugio o unione civile disciplinano fra loro i rapporti patrimoniali inerenti la loro vita in comune.
La forma del contratto deve essere necessariamente scritta a pena di nullità (atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta da notaio o avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative o all’ordine pubblico).
Il contenuto non può che riguardare aspetti patrimoniali: è esclusa la possibilità di disciplinare rapporti non patrimoniali.
Ma vediamo nello specifico cosa può costituirne oggetto:
– le modalità di partecipazione alle spese comuni e di reciproca contribuzione all’attività lavorativa domestica o extra-domestica;
– i criteri di attribuzione della proprietà di beni acquistati durante la convivenza, potendosi stabilire una sorta di comunione o separazione dei beni;
– la modalità di definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
– la facoltà di assistenza reciproca in caso di malattia fisica o psichica, con possibilità di designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
In conseguenza della sottoscrizione di tale contratto si producono obblighi giuridici a carico delle parti, motivo per cui in caso di mancato adempimento ad opera di una delle parti, l’altra può rivolgersi ad un giudice per domandare il rispetto di quanto concordato.
Infine, se alla cessazione della convivenza una delle parti versa in stato di bisogno e non è in grado di sostentarsi autonomamente ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza nella misura stabilita dall’art. 438 II comma c.c. e cioè in proporzione allo stato di bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Come si scioglie o si modifica il contratto di convivenza?
E’ previsto dalla legge in maniera tassativa: per morte di uno dei conviventi; successivo matrimonio o unione civile dei conviventi fra loro o con terze persone; accordo delle parti formalizzato in un atto avente la stessa forma di quello originario; recesso unilaterale, redatto nella stessa forma e notificato al convivente.
Sia la stipula che la modifica o risoluzione eventuale del contratto di convivenza vanno registrate all’anagrafe e annotate nel certificato del contratto di convivenza.