LA QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL’EX CONIUGE DIVORZIATO
22/05/2024LA REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE IN CASO DI SOPRAVVENIENZE FAVOREVOLI AL BENEFICIARIO
27/05/2024A decorrere dall’anno 1975 in cui è entrata in vigore la riforma del diritto di famiglia che l’ha introdotta come regime patrimoniale della famiglia (art. 159 c.c.) i coniugi si trovano in regime di comunione legale dei beni quando all’atto del coniugio non scelgono il diverso regime della separazione legale dei beni.
Il regime di comunione legale dei beni quindi è il regime automaticamente applicato alla unione coniugale, senza necessità di una dichiarazione espressa in tal senso, in tutti i casi in cui i marito e moglie all’atto del matrimonio non optino per un regime diverso. Ciò vale anche per le unioni civili fra persone dello stesso sesso in base a quanto disposto dalla l. n. 76/2026.
E’ sempre possibile da parte dei coniugi, ma anche dei conviventi in una famiglia di fatto, adottare il regime di comunione legale, di separazione legale o altro regime convenzionale con dichiarazione avanti a notaio o ufficiale dello stato civile.
In caso di separazione personale dei coniugi il patrimonio comune andrà suddiviso tra i coniugi convenzionalmente e/o applicando le regola legali ex art. 177 c.c. ss. che contempla fra i beni che cadono in comunione:
– gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio anche separatamente ad esclusione di quelli che riguardano i beni personali elencati nell’art. 179 c.c.
– le aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio
– gli utili ed incrementi di aziende appartenenti ad uno dei due coniugi ante-matrimonio ma gestiti da entrambi durante lo stesso
– i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita post-matrimonio se ancora sussistono al momento dello scioglimento della comunione (c.d. “comunione de residuo”).
La comunione legale si scioglie per le cause indicate nell’art. 191 c.c. (morte o dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, separazione personale dei coniugi, mutamento del regime patrimoniale). La l. 6 maggio 2015 n. 55 ha aggiunto un secondo comma a tale articolo il quale prevede che lo scioglimento della comunione legale avviene nel momento in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati nella causa di separazione personale e che la relativa ordinanza viene trasmessa all’ufficiale di stato civile ai fini della annotazione di tale scioglimento.
Lo scioglimento comporta la divisione del patrimonio oggetto della comunione che si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo dello stesso.
Cosa accade nello specifico se una casa viene acquistata dai coniugi in regime di comunione legale?
L’immobile fa comunque parte dei patrimonio comune anche nel caso in cui sia formalmente intestato ad uno solo dei coniugi.
L’acquisto effettuato da una solo dei coniugi può cadere nel patrimonio comune anche in presenza di dichiarazione espressa di esclusione da parte dell’altro se non è indicato l’atto da cui proviene il danaro con cui si effettua tale acquisto.
Come si fa quindi nel concreto per non far cadere l’immobile acquistato da uno dei coniugi dopo il matrimonio nella comunione legale dei beni?
Può essere d’aiuto ad evitare controversie future sulla titolarità dell’immobile procedere a:
– accordo scritto tra i coniugi che regoli in modo chiaro e incontrovertibile la proprietà dell’immobile e le relative responsabilità finanziarie. Può assumere la forma di accordo prenuziale o atto notarile, anche di acquisto.
– verifica presso i competenti registri immobiliari che l’immobile risulti intestato ad entrambi.
Adottare queste precauzioni può rivelarsi utile a prevenire liti future sulla proprietà dell’immobile e garantire un’equa divisione del bene in caso di separazione personale e successivo divorzio e/o decesso di uno dei coniugi.