LA REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE IN CASO DI SOPRAVVENIENZE FAVOREVOLI AL BENEFICIARIO
27/05/2024LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA I GENITORI SULL’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
03/06/2024In tema di mantenimento di figli maggiorenni privi di indipendenza economica su chi grava l’onere di provare il relativo diritto? Spetta al soggetto che lo richieda dimostrare che può vantarne il diritto oppure compete al soggetto chiamato ad erogarlo dimostrare che tale diritto difetta in capo al richiedente?
L’orientamento giurisprudenziale più recente della Corte di legittimità ribalta il precedente orientamento seguito fino all’anno 2016 secondo il quale era il genitore obbligato a versare l’assegno a dover comprovare il raggiungimento dell’autosufficienza del figlio maggiorenne per poterne dismettere il relativo contributo, con una sorta di “probatio diabolica”, poiché risultava difficoltoso ad un soggetto non convivente fornire dimostrazioni di circostanze di cui spesso non era a conoscenza.
L’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è ora a carico del richiedente l’assegno, il quale deve provare di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale oppure di essersi con altrettanto impegno attivato per la ricerca di un lavoro.
In questa nuova ottica, che si rinviene nelle pronunce nn. 26875/2023, 2259/2024 e n. 8240/2024 della Suprema Corte unanimi in tal senso, un importante parametro di riferimento è rivestito dall’età del/la ragazzo/a in quanto secondo gli Ermellini la valutazione va condotta con rigore proporzionalmente crescente mano a mano che l’età aumenta, in modo da escludere che tale obbligo possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e misura. Ancorché si escluda che possa ritenersi automaticamente cessato al raggiungimento della maggiore età del/la destinatario/a.
La Corte sottolinea, prendendo le distanze dal precedente orientamento, che l’età del figlio maggiorenne integra la prova presuntiva della non debenza del mantenimento per cui sarà sempre quest’ultimo a dovere dare prova del contrario, ovvero di avere diritto al mantenimento allorché si valuti la cessazione di un obbligo di mantenimento precedentemente accertato.
Si inverte quindi l’onere della prova che per regola generale ex art. 2697 c.c. grava su chi formula la domanda.
Se per un figlio neo-maggiorenne che prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o frequenti masters di specializzazione la circostanza è già di per se’ idonea a fondare il suo diritto al mantenimento, per un figlio adulto – in ragione del principio dell’auto-responsabilità – la prova che egli dovrà fornire per vedersi riconosciuto/mantenuto l’assegno sarà in primis il difetto di indipendenza economica e poi quella ulteriore, che sarà valutata in maniera particolarmente rigorosa, verterà sulle circostanze, interne ed esterne, che rendano giustificato il suo mancato reperimento di una collocazione lavorativa che lo renda autonomo.
La Suprema Corte fa comunque salva la possibilità di ricorrere ad un eventuale ausilio assistenziale da parte del genitore non tenuto a versare alcun assegno o ex obbligato, allorché ne ricorrano i presupposti, vale a dire la facoltà di richiedere ed eventualmente ottenere un assegno alimentare.
Pertanto all’attualità e alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali si può sostenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento sarà a carico del richiedente l’assegno.
Si è sostenuto ad opera della Corte di legittimità che ciò sia in applicazione della c.d. funzione educativa del mantenimento, per cui il figlio deve attivarsi nella ricerca di un’occupazione contemperando le sue aspirazioni con il mercato del lavoro e con le condizioni economiche dei genitori, non essendo più giustificabile un figlio adulto in attesa del “lavoro dei suoi sogni”.