SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA DI FAMIGLIA: QUANDO SI APPLICA
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04/07/2024Cosa costituisce oggetto del provvedimento di assegnazione della casa familiare in caso di separazione/divorzio fra coniugi o cessazione della convivenza fra ex partners con prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente? Solo l’immobile oppure anche i componenti di arredo, le suppellettili, gli strumenti destinati alla sua fruizione?
L’art. 337 sexies c.c. stabilisce al primo comma che “il godimento della casa familiare è stabilito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” anche se di norma il destinatario del provvedimento di assegnazione sarà quello dei due genitori ritenuto più idoneo ad averli collocati presso di sé.
Secondo la Suprema Corte i figli hanno diritto di conservare l’habitat nel quale sono nati o cresciuti, composto dalle mura domestiche e anche dagli arredi.
Nell’ordinanza n. 16691 del 17 giugno 2024 gli Ermellini hanno chiarito che del provvedimento di godimento personale ed esclusivo dell’immobile coniugale fanno parte anche 1) i mobili 2) gli arredi 3) gli elettrodomestici 4) i servizi.
Invece non costituiscono oggetto del provvedimento di assegnazione i beni strettamente personali dell’altro genitore che non fanno parte integrante dell’ambiente domestico comune e che soddisfano sue esigenze specifiche.
Questo consolidato orientamento giurisprudenziale è volto a tutelare e soddisfare esigenze di benessere della prole, garantendo che il passaggio attraverso eventi familiari di crisi quali quelli costituiti da una separazione, non comportino anche il distacco dal contesto abitativo familiare, il quale, proprio per questo motivo, deve essere preservato come nucleo stabile e anche riconoscibile.
E ciò anche se la proprietà dell’immobile sia esclusiva del genitore non proprietario dei beni mobili al fine di garantire al minore quel complesso di comfort e servizi che durante la convivenza dei genitori ha contraddistinto lo standard di vita comune.
Tale diritto permane anche se il figlio sia maggiorenne e si rechi per motivi di studio in altra città, nel caso egli faccia periodicamente ritorno alla residenza ex familiare e perduri quindi un suo collegamento stabile con tale immobile (v. Cass. Civ. n. 21749/2022).
In conclusione il diritto di assegnazione della casa familiare, con l’estensione a tutto ciò che la arreda e la compone secondo quanto sopra specificato nel dettaglio dalla Suprema Corte, rimane indissolubilmente collegato e consegue alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti presso il genitore che abiti con loro all’interno della medesima, posto che alla tutela preminente dei figli stessi, a prescindere dal titolo di proprietà vantato dall’uno o dall’altro genitore, deve essere ispirato il relativo provvedimento.