I RAPPORTI FRA LE COPPIE DI FATTO QUANDO CESSA LA CONVIVENZA
04/07/2024ASSEGNO DIVORZILE ALL’EX CONIUGE E ACCORDI “A LATERE”
13/07/2024Cosa accade se dopo avere raggiunto l’autosufficienza economica il figlio maggiorenne, che i genitori hanno a motivo di tale conseguimento cessato di mantenere, perde il lavoro e si trova in difficoltà economiche? L’obbligo genitoriale è sottoposto a reviviscenza? I genitori sono tenuti a riprendere a corrispondergli un assegno a titolo di mantenimento?
Premesso che – secondo il nuovo e oramai consolidato principio giurisprudenziale di auto-responsabilità – l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è ora a carico del richiedente l’assegno, il quale deve provare di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale oppure di essersi con altrettanto impegno attivato per la ricerca di un lavoro e che le prove che egli dovrà fornire per vedersi riconosciuto/mantenuto l’assegno verteranno sul difetto di indipendenza economica e sulle circostanze, interne ed esterne, che rendano giustificato il mancato reperimento di una collocazione lavorativa che lo renda autonomo.
Quando un figlio sia dichiarato autosufficiente economicamente oppure fallisca in tale intento probatorio e il genitore obbligato venga conseguentemente sollevato dall’obbligo di mantenerlo, quando il figlio abbia già in passato dimostrato di poter lavorare e di essere quindi in grado di mantenersi da solo, se successivamente attraversi un periodo di difficoltà lavorativa ciò non comporta che i genitori siano tenuti a riprendere il suo mantenimento.
Il diritto al mantenimento della prole non risorge, come precisato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 2344/2023.
Nel caso preso ad esame una madre aveva domandato il ripristino dell’assegno di mantenimento in seguito a difficoltà lavorative sopraggiunte della figlia maggiorenne connesse a sue problematiche di salute.
La Corte Suprema ha precisato la non reviviscenza dell’obbligo di mantenimento paterno, dato che la figlia aveva già dimostrato di essere stata in grado di fare fronte autonomamente alle proprie necessità, sottolineando che eventualmente ella avrebbe potuto fare ricorso ad interventi assistenzialisti, cioè alla domanda di sostegni di natura pubblica.
La Cassazione fa comunque salva la possibilità di ricorrere ad un eventuale ausilio assistenziale da parte del genitore non tenuto a versare alcun assegno o ex obbligato, allorché ne ricorrano i presupposti.
Con ciò si intende la facoltà della ragazza di richiedere, ed eventualmente ottenere dal padre sì un assegno, ma non a titolo di mantenimento, bensì esclusivamente in base all’obbligo, e quindi nella più ristretta misura, alimentare ai sensi dell’art. 433 c.c. I comma n. 3.