TUTELA DELLA BIGENITORIALITA’ E TRASFERIMENTO DELLA PROLE
29/07/2024AFFIDAMENTO ESCLUSIVO E SUPER ESCLUSIVO: PRESUPPOSTI E DIFFERENZE
11/08/2024Se il coniuge infedele ha determinato con la propria infedeltà la fine del legame coniugale secondo il disposto dell’art. 151 II comma c.c. l’altro coniuge può chiedere al Tribunale che la separazione venga pronunciata con addebito.
La separazione si dice in tal caso pronunciata per colpa del coniuge fedifrago in alla violazione delle prescrizioni dell’art. 143, cioè de l relativo dovere di fedeltà assunto con il matrimonio.
Per causare addebito l’adulterio deve avere efficacia causale della fine dell’unione matrimoniale, ossia costituire la causa esclusiva della determinazione assunta dal coniuge di separarsi. Viceversa l’adulterio non costituisce causa di addebito se viene commesso allorché la coppia matrimoniale litighi e sia in crisi a prescindere da esso, cioè sia già sostanzialmente disgregata, poiché in tal caso si dice privo di efficacia causale a determinare una crisi già preesistente.
Se l’adulterio sia consumato in un contesto pubblico oppure divulgato con modalità che ledano onore e reputazione dell’altro coniuge può in via eccezionale essere sancito che il coniuge offeso abbia diritto ad un assegno a titolo di risarcimento del danno patito.
Il coniuge a cui la separazione venga addebitata perde di conseguenza il diritto al proprio mantenimento e i diritti successori dall’altro coniuge. La prova dell’adulterio è a carico del coniuge che domanda l’addebito ed è legittimo, anche in violazione della privacy a fronte della tutela del quale prevale il diritto di difesa (art. 51 c.p. e art. 24 Cost.), l‘utilizzo delle foto di conversazioni su whatsapp quale elemento di prova nel caso in cui siano utilizzate dal coniuge esclusivamente per far valere il proprio diritto in sede giudiziaria nella separazione (Cass. Civ. pronuncia del 12 maggio 2023 n. 13121).
Inoltre, se il tradimento – per le sue modalità o per lo sconvolgimento che provoca nell’altro – si traduce nella violazione di un diritto di quest’ultimo tutelato costituzionalmente (per es. salute, onore, reputazione, dignità personale) può far nascere l’obbligo di risarcire i danni morali ed esistenziali patiti dal coniuge tradito in un diverso ed autonomo giudizio rispetto a quello di separazione.
Si dovrà quindi provare in un’altra causa di accertamento del diritto e conseguente eventuale condanna al risarcimento del danno che l’infedeltà ha causato nel coniuge che l’ha subita un danno ulteriore che è andato al di là della mera sofferenza psichica superando la soglia della normale tollerabilità e si è tradotto in una concreta lesione dei citati valori costituzionali.
Per fare alcuni esempi ciò può verificarsi quando l’infedeltà venga sbandierata mediante pubblicazioni sui social media, divulgata all’interno di gruppi di amici comuni o nei luoghi di abituale frequentazione dell’altro coniuge. Quando si consuma per un tempo molto prolungato oppure con ex compagni in modo da fare presumere che il rapporto non si sia mai interrotto oppure con soggetti legati da vincolo di parentela o di amicizia con il coniuge.
O anche quando l’infedeltà sia consumata in momenti di particolare fragilità del coniuge quali il post gravidanza una malattia o dopo un evento luttuoso.
Il giudice in questi casi nomina un consulente d’ufficio per fare stimare i danni e se se dal trauma che ha patito il coniuge tradito siano derivati danni morali (Cass. Civ. n. 26383/2020), di immagine o addirittura fisici, cioè vi è lesione anche dell’art. 2059 c.c., il risarcimento può essere elevatissimo.