L’ASSEGNO DIVORZILE E LE RINUNCE PROFESSIONALI DEL BENEFICIARIO
16/09/2024CONTO CORRENTE COINTESTATO FRA I CONIUGI IN CASO DI SEPARAZIONE
27/09/2024L’assegno sociale, cioè il contributo erogato dall’INPS quale prestazione previdenziale ed assistenziale di invalidità e inabilità ai sensi dell’art. 3 comma 6 l. n. 335 del 1995, spetta all’avente diritto ossia a colui che ne presenta i requisiti anche nel caso in cui tale soggetto abbia in precedenza rinunciato volontariamente a percepire un contributo al proprio mantenimento in sede separativa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 22755/24 del 13-8-2024.
La vicenda era nata dal ricorso alla Corte di legittimità promosso da una moglie separata la quale si era vista respingere dai giudici di merito la propria richiesta di assegno sociale, sulla base del duplice presupposto di essersi separata rinunciando in corso di giudizio ad un contributo al proprio mantenimento da parte del marito ed avere continuato poi a convivere con quest’ultimo percettore di più contributi pensionistici da diversi enti ed avere pochi mesi dopo la separazione fatto domanda di assegno sociale all’INPS.
La ricorrente sosteneva che i giudici fossero incorsi in violazione di legge per aver escluso il suo stato di bisogno e il conseguente suo diritto all’assegno sociale sul presupposto che ella non si fosse attivata nei confronti del soggetto economico su cui gravava uno specifico obbligo di solidarietà nascente dal vincolo familiare (marito) prima di rivolgersi alla solidarietà generale (ente pensionistico).
L’assunto sulla base del quale la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero errato nel rigettare la richiesta di assegno sociale della signora si basa sul mero esame della disposizione di legge che lo stabilisce, in quanto l’art. 3 comma 6 l. n. 335 del 1995 non prevede altro requisito per l’erogazione all’infuori dello stato di bisogno effettivo del suo titolare.
Tale stato di bisogno è desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti rispetto al limite di legge stabilito. Restano conseguentemente irrilevanti altri indici di autosufficienza economica e/o redditi potenziali quali quelli derivanti dall’omessa richiesta di assegno di mantenimento. Né tale mancata richiesta può venire equiparata a o significare assenza dello stato di bisogno.
Non assume alcun rilievo la mancata previa richiesta di assegno di mantenimento al coniuge poiché la norma che prevede l’assegno sociale non richiede che lo stato di bisogno, per ricorrere quale presupposto e dare diritto ad ottenerlo, debba essere anche incolpevole.
Secondo gli Ermellini, se ci si trova oggettivamente in stato di bisogno, non occorre pertanto che il ricorso alla solidarietà generale sia preceduto da altre indagini, salvi i necessari accertamenti atti a scongiurare eventuali intenti fraudolenti per accedere al contributo.