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27/12/2024Il trasferimento di immobili e/o di somme di danaro in sede di separazione è possibile? Quali sono le sue modalità e le conseguenze?
Una delle parti in sede di separazione potrebbe voler “chiudere i conti” con l’altra senza dovere attendere il divorzio o senza doverle corrispondere assegni di mantenimento.
In questo contesto e a fronte di tali esigenze il coniuge più forte economicamente può trasferire un immobile o una sua quota oppure una somma di danaro una tantum all’altro al posto dell’assegno di mantenimento?
Se in sede di divorzio questo è certamente possibile in quanto espressamente previsto dall’art. 5 comma VIII l. n. 898/70, in sede di separazione lo è, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, solo a determinate condizioni, anche nei casi in cui l’importo o il valore dell’immobile di per sé possano soddisfare pienamente le esigenze di una vita del coniuge debole.
Fino al 2021 in sede di merito molti tribunali si erano pronunciati nel senso dell’inammissibilità di trasferimenti immobiliari in seno alla separazione basati sull’accordo fra i coniugi ratificati dal Tribunale, a meno che tali accordi non costituissero meri impegni e non si perfezionassero poi davanti a notaio.
Con la sentenza n. 21761/2021 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha invece previsto espressamente la validità delle clausole basate sull’accordo dei coniugi in sede di separazione/divorzio dirette al trasferimento degli immobili al coniuge debole o ai figli al fine di assicurarne il mantenimento.
Tale accordo, in assolvimento di una funzione solutorio – compensativa, inserito nel verbale di udienza assume forma di atto pubblico ex art, 2699 c.c. e costituisce, dopo la sentenza, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. anche a prescindere dal perfezionamento del solo impegno al trasferimento in sede notarile.
In relazione alla questione della forma, la Corte di legittimità ha specificato che appare “evidente che il verbale dell’udienza di comparizione dei coniugi” “realizza l’esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari richiesta dall’art. 1350 c.c.”. Esso “è un atto pubblico avente fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza”.
La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29 co. 1-bis l. n. 52/1985.
Se tale trasferimento una tantum avviene in sede di separazione e non di divorzio il coniuge beneficiario destinatario di attribuzione una tantum oltre ad aver rinunciato al mantenimento mensile periodico si sarà anche privato del diritto di godere dei benefici di cui agli artt. 9 co. III (pensione di reversibilità) e 12 bis (quota di trattamento di fine rapporto) l. n. 898/70 e ss. modificazioni, spettanti unicamente al coniuge debole che vanti un assegno divorzile a cadenza periodica mensile.
Occorre poi fare attenzione nel prevedere attribuzioni per mutuo consenso una tantum in sede di separazione in quanto potrebbero essere oggetto di revisione in sede di procedimento di modifica delle condizioni di separazione.
Le attribuzioni di immobili o quote di essi sono esenti ex art. 19 l. 74/1987 dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa tra cui l’ipotecaria e la catastale sul valore dell’immobile trasferito.
Tutte le attribuzioni una tantum, avendo base contrattuale, non possono essere invece attuate tramite una separazione giudiziale.