L’INTERESSE DEL MINORE PREVALE SUL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’
12/01/2025VIETATA LA PUBBLICAZIONE DI FOTO DEI MINORI SUI SOCIAL MEDIA SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE
01/02/2025Una recente decisione della Corte di Giustizia ha statuito in merito al diritto degli stranieri sul territorio di uno degli Stati membri UE a percepire assegni familiari per la prole (c. 664/23).
Il diritto non era stato in precedenza riconosciuto ad un lavoratore UE legittimamente residente nel suo paese in assenza di prova del legale ingresso della prole sul territorio dell’Unione Europea.
La ratio della decisione, inerente la non necessità di tale prova per poter beneficiare degli assegni familiari per la prole negli stati dell’unione europea, si fonda sul principio della parità di trattamento sancita dal Regolamento UE n. 482/2011 che si applica anche in materia di benefici sociali, quindi anche agli assegni familiari.
In base a tale principio imporre l’obbligo di requisiti aggiuntivi da ulteriormente comprovarsi costituirebbe una discriminazione indiretta e un conseguente ostacolo alla libera circolazione e al riconoscimento dei diritti dei lavoratori migranti.
La Corte UE ha dichiarato che posto che è prevista a livello europeo una procedura unica per il rilascio di un unico permesso valevole in qualunque stato membro dell’unione che consente ai lavoratori stranieri di lavorarvi e soggiornarvi e di usufruire dei medesimi diritti, qualunque limitazione che a livello nazionale uno stato membro preveda alla considerazione e riconoscimento dei figli di un lavoratore straniero, titolare di tale permesso unico, sulla base del fatto che detti figli non vi abbiano fatto un legittimo ingresso è contraria alla corretta interpretazione dell’art. 12 par. 1 e) della direttiva 2011/98/UE.
Con tale decisione un altro piccolo passo è stato fatto nel senso del riconoscimento dell’effettività delle garanzie stabilite a livello europeo per i lavoratori migranti.