LE FINALITA’ PATRIMONIALE E SOLIDARISTICA NELL’ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE
14/02/2025L’ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI FIGLIO
02/03/2025Quando il figlio maggiorenne che non sia ancora pienamente autosufficiente non conviva più con i genitori può richiedere al Tribunale competente che questi ultimi contribuiscano secondo il proprio rispettivo apporto al suo mantenimento.
Ma quali sono in tal caso i parametri che l’Autorità Giudiziaria dovrà adottare e quale è l’estensione di tale diritto? Il figlio ha diritto a percepire solo un contributo assistenziale atto a coprire le sue esigenze minime oppure dovrà essergli versato tutto il necessario alle proprie esigenze, sia sul piano ordinario che straordinario, in base al tenore di vita goduto dalla famiglia da cui proviene? Entrambi i genitori dovranno mantenerlo o solo il non collocatario che vi era in precedenza obbligato?
Con la pronuncia n. 3329/2025 del 10-2-2025 la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere su una fattispecie in cui un giovane studente universitario, figlio di genitori divorziati, che aveva convissuto fino a quel momento con la madre collocataria ha poi deciso di trasferirsi in un’abitazione indipendente e conseguentemente domandato un contributo al mantenimento ad entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze.
Mentre il Tribunale glielo aveva riconosciuto, la Corte d’Appello, accogliendo le doglianze della madre, la quale costituendosi in giudizio, aveva eccepito di avere sempre offerto al figlio la possibilità di abitare con lei, modificava la pronuncia di primo grado revocando il di lei obbligo di versare un assegno ordinario e mantenendo ferma solamente la condanna della genitrice a contribuire alle spese straordinarie.
Il figlio ricorreva allora in Cassazione sostenendo che il giudice del gravame avesse erroneamente applicato al suo caso le norme sull’assegno alimentare (art. 443 c.c.) anziché quelle previste per la fattispecie, in cui la richiesta verteva sul contributo al mantenimento spettante ai figli maggiorenni non ancora in grado di autosostentarsi (artt. 315-bis, 337-ter e septies c.c.) e che non avesse rispettato il principio di proporzionalità nella suddivisione dell’onere relativo.
Si ricorda che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l’assegno, in applicazione della c.d. funzione educativa del mantenimento, per cui il figlio deve attivarsi nella ricerca di un’occupazione contemperando le sue aspirazioni con il mercato del lavoro e con le condizioni economiche dei genitori.
La Corte Suprema ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello rilevando che l’assegno di mantenimento si estende a tutte le esigenze di vita ordinarie e straordinarie del figlio che gli consentano una crescita armonica e non è quindi applicabile ad esso la normativa relativa all’obbligo alimentare, la cui più ristretta misura è volta a coprire lo stretto necessario per vivere e che sola prevede per l’obbligato agli alimenti la possibilità di scegliere se accogliere il figlio in casa o versargli un assegno.
Inoltre ha chiarito che non è sufficiente che uno solo dei genitori si faccia carico dell’assegno se risulta dalla comparazione delle rispettive risorse economiche che entrambi hanno la possibilità di contribuire.
La Causa è stata pertanto rinviata alla Corte d’Appello per una nuova valutazione delle risorse dei genitori e una conseguente determinazione, su queste nuove basi, dell’assegno di mantenimento da versarsi ad opera di ciascuno degli obbligati al figlio maggiorenne.