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Secondo il nostro ordinamento si acquisisce attraverso diverse modalità ed istituti giuridici disciplinati sia dal codice civile che da leggi speciali: filiazione legittima, filiazione naturale, adozione, procreazione medicalmente assistita, contenzioso avente ad oggetto la filiazione.
La legge n. 219/2012 e il d. lgs n. 154/2013 (c.d. riforma della filiazione) hanno eliminato ogni distinzione e sancito la parità di trattamento tra figli legittimi e naturali.
Secondo tale normativa, che ha modificato anche l’impianto codicistico, il figlio nato nel matrimonio, perciò automaticamente riconosciuto come figlio della coppia di genitori coniugati, ha i medesimi diritti del figlio nato fuori dal matrimonio, che sia stato riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio.
Che cos’è il riconoscimento (artt. 250 e 254 c.c.)? E’ l’atto con cui il genitore, singolarmente o insieme all’altro genitore, dichiara formalmente la propria paternità o maternità attraverso: a) l’atto di nascita b) un atto pubblico successivo c) il testamento.
Creando il rapporto di filiazione, fa sorgere in capo al genitore che ha riconosciuto il figlio tutti i diritti e i doveri derivanti dall’essere genitore (art. 258 c.c.).
In assenza di legami biologici, invece, l’acquisto dello status di figlio può avvenire attraverso l’adozione, che è l’atto che attribuisce ad un soggetto, l’adottato, la qualità giuridica di figlio di un altro soggetto (adottante), anche se il primo non è stato generato dal secondo.
L’adozione può essere piena o legittimante quando avviene nei confronti di minori in stato di abbandono e conferisce al minore lo status di figlio con effetti permanenti.
L’adozione in casi particolari invece avviene in casi specifici come ad esempio l’adozione di persona di maggiore età oppure l’adozione da parte del coniuge del genitore biologico.
La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla legge n. 40/2004 che la disciplina e stabilisce che il figlio nato attraverso queste tecniche acquisisce tale status nei confronti di coloro che hanno prestato il consenso ad esse, anche in assenza di un legame genetico.
Infine l’acquisto dello status di figlio può avvenire per il tramite di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Le relative azioni che lo consentono hanno il fine di:
– accertare la paternità o maternità naturale (art. 269 c.c.): se uno dei due genitori non effettua volontariamente il riconoscimento, l’altro può agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere una sentenza che lo dichiari giudizialmente.
– impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.): l’azione può essere proposta da parte dell’autore di esso, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse. E’ imprescrittibile se proposta dal figlio, soggiace invece ai termini di decadenza previsti da tale articolo nel caso sia proposta dagli altri legittimati.
– contestare lo status di figlio nato nel matrimonio (art. 243-bis c.c.): se si ritiene che non sussista rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
Secondo la legge italiana nei modi sopraesposti si può acquisire lo status di figlio, talvolta in presenza, talaltra in assenza, di legami genetici tra figlio/i e genitore/i.