COLLOCAMENTO DEI MINORI IN CASA FAMIGLIA
16/03/2025LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ TRA I CONIUGI DIVORZIATO E SUPERSTITE
31/03/2025Nella separazione, divorzio o cessazione della convivenza fra partners un genitore è normalmente tenuto ad erogare all’altro genitore presso cui i figli siano prevalentemente collocati, sia un assegno mensile anticipato quale contribuzione alle spese ordinarie, sia a rifondergli o a erogare pro-quota le spese straordinarie, nella misura percentuale pattuita o stabilita dal tribunale.
Il criterio di differenziazione fra l’una e l’altra spesa è stato da ultimo ribadito nella sentenza della Cassazione n. 7169/2024: “in tema di mantenimento dei figli costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter comma 4 c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale).”.
Sono quindi straordinarie quelle spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, dovendo distinguersi gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento, dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà e che perciò richiedono per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
La prevedibilità e ponderabilità, in concreto e nell’attualità, della spesa va riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell’assegno perché suscettibili di verificazione, ipotetica, molti anni dopo e dunque prive del requisito dell’attualità.
Pertanto solo le spese scolastiche, medico-specialistiche e per attività sportive che possano definirsi sopravvenute, nel senso di imprevedibili quanto al loro ipotetico verificarsi, ed imponderabili quanto alla previsione del loro eventuale costo, al momento in cui sono sorte le determinazioni dei contributi rientrano tra le spese straordinarie.
Proprio perché ipotetiche, imprevedibili ed imponderabili al momento della separazione, la giurisprudenza solitamente ne esclude la ripetibilità sulla base del mero titolo separativo, in quanto non quantificabili sulla base di mero calcolo matematico e richiedendosi invece a posteriori – per un loro recupero forzoso in caso di mancato pagamento – un apposito accertamento della loro debenza.
Una recentissima sentenza di merito del Tribunale di Savona del 24 gennaio 2025 ha tuttavia sancito che il verbale di separazione. munito del decreto di omologazione, potesse costituire legittimo titolo per il recupero coattivo anche delle spese straordinarie.
Si precisa che nella fattispecie il Tribunale aveva omologato una separazione consensuale con cui le parti avevano espressamente pattuito di quali “spese straordinarie” si trattasse, elencandole come “libri, corredo di inizio anno, tasse, affitto comprensivo di utenze, trasporti” e poi stabilito che il coniuge obbligato all’erogazione era tenuto nei confronti dell’altro a rifondere il 75 per cento delle spese scolastiche universitarie del figlio.
Pertanto tali spese, che erano ragionevolmente prevedibili e quantificabili sulla base delle conoscenze di comune esperienza, avevano, secondo il citato tribunale ligure, reso legittimo il precetto che ne intimava il pagamento.