LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ TRA I CONIUGI DIVORZIATO E SUPERSTITE
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13/04/2025“Casa familiare” è l’immobile che costituisce il centro stabile degli affetti di una determinata famiglia, quello dove i figli sono nati e/o cresciuti e hanno instaurato le loro consuetudini di vita insieme ai genitori.
Le norme che ne disciplinano l’attribuzione in godimento, all’atto della cessazione della convivenza tra i genitori, mirano alla tutela della prole minorenne, o maggiorenne non ancora autosufficiente, che vi risieda.
L’articolo del codice civile che individua la ratio dell’assegnazione della casa familiare è l’art. 337 sexies c.c.: “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
Di tale “assegnazione” in godimento ”il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori”, considerato l’eventuale titolo di proprietà.
Il diritto di proprietà del suddetto immobile quindi è un elemento che viene tenuto in considerazione, ma non è certo quello determinante nella scelta del destinatario di tale attribuzione, il quale potrebbe anche non avere alcun diritto su tale bene. E’ sufficiente che egli sia il genitore ritenuto maggiormente idoneo a permanere nell’immobile con i figli all’atto dell’interruzione della convivenza tra i genitori.
Talora, anche i figli stessi possono essere destinatari di tale attribuzione.
Proprio la preminente tutela della prole si è posta alla base di un recente caso ove ciò si è ottenuto, riconoscendo, sul piano pratico, che il provvedimento di assegnazione della casa familiare, in favore del genitore titolare del diritto di proprietà su di essa e già assegnatario, potesse essere “trascritto” presso i registri immobiliari locali a favore dei figli minori.
All’esito di un accordo di negoziazione assistita, ove la madre già piena proprietaria dell’immobile familiare, per averlo acquistato alcuni anni prima dall’ex compagno, diveniva anche assegnataria di esso in virtù del suo ruolo di genitore collocatario della prole ivi, si poneva il problema della possibile esposizione ad azione revocatoria della ora proprietaria dell’immobile da parte dei creditori personali dell’ex partner, imprenditore individuale, che aveva accumulato numerose passività, talune anche precedenti la cessione dell’immobile alla madre.
Posto che, per prassi, non è accettata presso gli uffici di pubblicità immobiliare la trascrizione a favore e contro lo stesso soggetto (nella fattispecie, la madre), è stato invece ritenuto ammissibile a tutela dei tre figli minori trascrivere il provvedimento di assegnazione in loro favore.
E’ stata conseguentemente richiesta all’Ufficio territorialmente competente la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare contro il genitore che ne era assegnatario e già pieno proprietario e a favore dei tre figli minori per tutelarli contro eventuali atti di disposizione dell’immobile che avrebbero potuto essere ipoteticamente posti in essere anche dal genitore proprietario ed assegnatario dell’immobile.
Si precisa che, nonostante si trattasse di una fattispecie inerente una famiglia di fatto, essendo stato il provvedimento richiesto di trascrivere a tutela della sua prole, dal Dirigente dell’Ufficio è stata concessa l’esenzione prevista dall’art. 19 l. n. 74/87, nonostante la sua applicazione non sia prevista nei casi di famiglia di fatto, proprio per il riconoscimento che la richiesta trascrizione avvenisse nell’interesse dei figli. Ciò a significativa conferma della oramai avvenuta parificazione dello status di figlio voluta dal legislatore con il d. lgs. n. 154/2013.