TRASCRIZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN FAVORE DEI FIGLI MINORI
06/04/2025UN ALTRO PASSO VERSO LA BIGENITORIALITA’
20/04/2025Con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025 la Corte Costituzionale ha ampliato la possibilità di adozione internazionale dei minori residenti all’estero, estendendo tale diritto anche alle persone di stato libero, in quanto non vincolate da matrimonio (art. 86 I co. c.c.), quindi persone singole e non coniugati, sulla base del “best interest for the child” e quindi di un’effettività della sua tutela, interesse che deve essere perseguito assicurando al bambino un ambiente stabile ed armonioso.
La pronuncia ha tratto origine dall’ordinanza 11-9-2024 con cui il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 l. n. 40/2004 “norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, il quale stabilisce che alle relative tecniche possano accedere “le coppie maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile”. L’accesso risultava quindi negato alle coppie già in età avanzata, alle coppie omosessuali e alle persone sole.
L‘eccezione di incostituzionalità sulla quale si è pronunciata la Corte Costituzionale è stata sollevata dal tribunale fiorentino proprio in rapporto al divieto opposto ad una donna single dal Centro che le aveva negato l’inseminazione artificiale con donatore anonimo, motivando il suddetto diniego in base al fatto che ella si trovasse nello stato di donna single.
Ella riteneva illegittimo tale divieto per contrasto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ma anche per quel che concerne il diritto interno, con gli artt. 2, 3, 23, 32 e 117 della Costituzione.
Nelle argomentazioni portate a sostegno della sua tesi ella sosteneva che se “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione, fra le altre, di condizioni personali e sociali” sarebbe risultato incostituzionale discriminare le categorie di soggetti, sia sulla base del fatto che siano in coppia o single, sia sulla base delle risorse economiche degli stessi, risultandone agevolate le categorie più abbienti in grado di poter accedere alle tecniche di fecondazione al di fuori del territorio nazionale.
Ritenendo tali argomentazioni condivisibili il Tribunale di Firenze aveva conseguentemente sospeso il procedimento demandando gli atti e la relativa decisione alla Corte Costituzionale.
Con la pronuncia n. 33/2025 quest’ultima si è pronunciata dichiarando illegittimo l’art. 29-bis I comma L. 184/1983 (meglio nota come legge sull’adozione) “diritto del minore ad una famiglia” nella parte in cui “non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione”, in quanto ritenuto in contrasto con gli artt. 2 e 117 I comma Cost, quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU).
Le istanze della donna sono state quindi accolte con dichiarata illegittimità dell’esclusione di una persona in quanto single dall’adozione internazionale dei minori all’estero.
Si ricordi che la legge nazionale, come riscritta dai successivi interventi della Consulta, prevedeva la possibilità di ricorrere alla fecondazione, anche quella eterologa, nei casi in cui venga diagnosticata e certificata (decreto del ministero della salute 1 luglio 2015) in modo assoluto e irreversibile una causa di sterilità (per incapacità riproduttiva o per potenziale trasmissibilità di malattie genetiche), di uno o di entrambi i partners di una coppia eterosessuale.
Prima di questa importante pronuncia, quindi, la possibilità prevista dall’art. 5 della l. n. 40/2004 era negata alle persone sole, mentre ora la decisione della Consulta di segno positivo potrebbe aprire un varco – per analoghe argomentazioni che avessero a sollevarsi – al diritto di accedere alle tecniche di inseminazione artificiale anche alle coppie omosessuali (riguardo al quale la Consulta si è detta sinora contraria con provvedimento n. 221/2019). Resta esclusa, almeno per ora, dal novero delle persone sole legittimate ad adottare, la persona non di stato libero, in quanto parte di un’unione civile.