UN ALTRO PASSO VERSO LA BIGENITORIALITA’
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27/04/2025L’istituto giuridico attraverso il quale viene conferita capacità di agire, seppure limitata, al minore che abbia compiuto sedici anni è l’emancipazione.
Al minore emancipato è permesso di esercitare alcuni diritti ed assumere determinati obblighi senza essere sostituito in toto, per l’esercizio degli stessi, dai genitori o dal tutore.
La disciplina normativa dell’istituto si trova nel c.c. agli artt. 390-399.
Il d.lgs. n. 154/2013 ha tuttavia limitato portata e incidenza dell’istituto in esame eliminando la possibilità per il minore di 16 anni di ottenere l’autorizzazione a sposarsi, contrariamente a quanto era prima contemplato nell’art. 390 c.c. che prevedeva che il minore si emancipasse automaticamente attraverso il matrimonio.
L’emancipazione di diritto in conseguenza del matrimonio permane per i minori che fossero già sposati prima del 2013 nel nostro ordinamento, o, in altri ordinamenti ove sia ancora consentito il matrimonio minorile, si verifica con i presupposti là richiesti per ottenerla.
La capacità di agire limitata prodotta dall’emancipazione consente di stipulare contratti, esercitare diritti e assumere obbligazioni in autonomia, per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione e anche di agire in giudizio con talune limitazioni.
Per ciò che concerne l’amministrazione straordinaria (ad es. accettazione eredità beneficiata, acquisto di immobili, accensione di mutui), invece, il minore emancipato deve necessariamente essere assistito da un curatore (art. 394 c.c.), figura con funzione di assistenza e controllo prevista a suo supporto.
In caso di conflitto di interessi fra il minore e il curatore è nominato un curatore speciale.
Il minore che abbia compiuto 16 anni non può esercitare autonomamente attività di impresa senza l’autorizzazione del tribunale (art. 397 c.c.).
L’istituto rappresenta un compromesso fra la necessità di tutelare il minore ancora non pienamente capace di agire nella sua crescita personale e l’esigenza di conferirgli una limitata autonomia e capacità di agire.
L’istituto è ormai residuale nel nostro ordinamento, ad oggi garantisce unicamente che il minore emancipato senza esporsi a rischi eccessivi possa acquisire esperienza gestionale con l’assistenza di un curatore, e deve la riduzione della sua portata alle indicate riforme sul matrimonio minorile.
In altri sistemi giuridici, come ad esempio, Francia, Spagna, Stati Uniti, mantiene ancora ad oggi un’applicazione ed una portata più ampie.