LECITO L’ACCORDO PREMATRIMONIALE FRA CONIUGI IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
28/08/2025RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI E ONERI DI ALLEGAZIONE
02/09/2025Nonostante nel nostro ordinamento viga e sia di conseguenza applicato dalla giurisprudenza il principio di bigenitorialità (l. n. 54/2006), secondo il quale le decisioni più importanti che riguardano la vita di un minore devono normalmente essere assunte da entrambi i genitori e non da uno soltanto, questo principio consolidato è derogabile, anche d’ufficio, ogniqualvolta sia rinvenuto maggiormente rispondente al superiore interesse del minore concentrare la responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore anche con riguardo alle scelte più importanti per lui, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale ecc. o anche compromettere i diritti spettanti per legge al/i genitore/i stesso/i.
Numerose cono le pronunce di legittimità che si sono susseguite e hanno confermato questo orientamento (v. a mero titolo esemplificativo le ordinanze Cass. Civ. nn. 21916/2019, 12954/2018 e 16205/2023).
Ancora più di recente nella pronuncia n. 22217/2024 depositata il 26-8-2025 l’orientamento a tutela della stabilità affettiva ed identitaria della prole è stato ribadito giungendo a sacrificare sull’altare della preminente tutela del minore persino i diritti derivanti ad un padre dal riconoscimento della filiazione.
La vicenda si è svolta davanti al Tribunale di Ivrea dove sono state rigettate le istanze del padre all’affidamento condiviso della figlia dopo il suo riconoscimento postumo e di aggiunta alla bambina ex post del proprio cognome oltre a quello della madre.
Il Tribunale lombardo ha confermato l’affidamento super-esclusivo alla madre della bambina, fissando anche a carico del padre, che veniva autorizzato ad incontri protetti per il graduale inserimento nella vita della figlia, un assegno di mantenimento di quest’ultima in favore dell’affidataria. Ha inoltre respinto la richiesta di aggiunta del cognome paterno in quanto ciò avrebbe apportato un pregiudizio alla identità già consolidata della piccola.
Dall’ordinanza in esame si traggono importanti indicazioni: l’affidamento rafforzato si può disporre ogniqualvolta la genitorialità sia ritenuta pregiudizievole in quanto conflittuale, carente e/o discontinua senza necessità di bilanciamento con i diritti del genitore che la ponga in essere, se ciò serve a garantire e tutelare la crescita serena ed equilibrata del figlio.
Il recupero del rapporto con un figlio può e deve avvenire gradualmente seguendo appositi percorsi e con il supporto di mediatori e/o professionisti del settore con competenza psicologica, ricordando che la mancata collaborazione a quanto sopra può comportare l’assunzione di decisioni pregiudizievoli dei propri diritti genitoriali e a ciò contrarie.
Non vi è automatismo alcuno nell’aggiunta dl cognome del genitore che riconosce per secondo al minore che si sia sempre e sia sempre stato identificato con il cognome del primo genitore che lo ha riconosciuto, ma , al contrario, un previo attento esame su come una tale eventuale aggiunta impatti sulla realtà e sull’identità del minore.
La Suprema Corte, in materia di affidamento dei figli minori, ha pertanto ribadito che “il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata” come sancito nelle sentenze citate.
Il criterio fondante che opera quale principio guida per effettuare le scelte relative all’affidamento è il perseguimento dell’obiettivo di assicurare l’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale “può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l’affidamento c.d. ‘super’ esclusivo del figlio a un genitore, all’esito dell’accertamento dell’inidoneità genitoriale dell’altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l’interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023)”.
E’ possibile infine, ed in taluni casi addirittura necessario, derogare al principio della bigenitorialità non solo per disporsi l’affido super esclusivo dei figli minori ad un genitore, se l’altro non sia ritenuto idoneo a seguito di accertamento, bensì addirittura giungere a compromettere i diritti spettanti per legge ad un genitore a seguito di riconoscimento del figlio minore, ove sia valutato che quest’ultimo da tale riconoscimento possa essere pregiudicato piuttosto che avvantaggiato.