RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI E ONERI DI ALLEGAZIONE
02/09/2025SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
07/09/2025Secondo il dispositivo dell’art. 337 septies c.c. “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore di figli minori”, seppur limitatamente alle sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori”, escluse “quelle sull’affidamento, condiviso od esclusivo” , esistendo a tutela della persona con disabilità, un vero e proprio ”dovere di partecipazione e condivisione dell’assistenza e delle cure del figlio (v. ordinanza n. 2670/2023 della Corte di Cassazione).
Sul piano patrimoniale, la predetta norma prevede che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico…” e poi, con il II comma, estende tale equiparazione valevole sul piano della tutela economica e della cura ai maggiori di età portatori di handicap grave.
Sempre in applicazione della tutela di tale ultima categoria di soggetti si pone l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23443 del 18 agosto 2025, la quale prevede che l’assegnazione della casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne con grave disabilità debba avvenire una volta accertato, in concreto e all’attualità, il legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che si occupa della sua assistenza all’interno di essa, senza possibilità di riferirsi a future sistemazioni.
Il provvedimento in esame – la cui novità è quella di estendere il diritto di assegnazione anche al figlio disabile maggiorenne, riconoscendo che tale condizione di vulnerabilità permane presente a prescindere dal raggiungimento della maggiore età – ha voluto garantire al figlio maggiorenne la continuità di vita con l’ambiente in cui era inserito, habitat adeguato e dedicato alle esigenze specifiche della sua disabilità, in modo da garantirgli di continuare un normale espletamento della propria vita di relazione.
Conseguentemente la revoca del provvedimento di assegnazione richiede quale solo presupposto il venire meno delle esigenze del figlio disabile e del suo suddetto interesse a conservare l’habitat domestico oppure il cessare della convivenza con il genitore assegnatario.
La Corte Suprema ha così definitivamente superato la distinzione fra figli minori e maggiorenni con handicap grave, sul presupposto che con una disabilità di tale portata il raggiungimento della maggiore età non rappresenti alcuna reale emancipazione del soggetto portatore di handicap.
L’interesse protetto, quindi, è quello del figlio non autonomo, né autosufficiente, sia esso o meno maggiorenne.
Il corollario è ovviamente il particolare pregiudizio, nella fattispecie, del diritto dominicale del genitore proprietario o comproprietario della casa familiare, il cui godimento è compromesso per un tempo potenzialmente illimitato, genitore ai diritti patrimoniali del quale il Giudicante è chiamato a preferire la tutela della stabilità affettiva ed abitativa, della sua prole disabile tramite il provvedimento di assegnazione all’altro genitore collocatario che ad essa presti cura ed assistenza.


 
         
         
        