SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
07/09/2025IL RECUPERO FORZOSO DELLE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
19/09/2025Quando il Tribunale in sede divorzile disponga a favore del richiedente e a carico dell’altro coniuge un assegno mensile periodico (c.d. “assegno divorzile”), il beneficiario di esso, che non si sia risposato, acquisisce anche il diritto ad una quota della pensione di reversibilità in caso di morte dell’ex coniuge.
Tale diritto, stabilito dall’art. 9 comma 2 l. 898/70, concorre con quello di eventuali coniugi superstiti.
Già la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5839 del 5-03-2025 da ultimo, si era occupata di definire i relativi criteri di ripartizione della pensione di reversibilità del lavoratore deceduto, individuandoli nella durata dei rispettivi matrimoni ed eventuali convivenze prematrimoniali, nelle condizioni economiche dei due concorrenti e in altri elementi di natura solidaristica, anche correlati alla continuazione del sostegno all’ex coniuge dopo il decesso.
Riguardo, invece, alla determinazione della rispettiva misura, gli Ermellini hanno precisato che essa deve essere accertata e valutata in concreto in base alle esigenze di entrambi gli aventi diritto, anche se hanno sottolineato altresì che la misura dell’assegno divorzile di cui godeva l’ex marito o l’ex moglie non limita la liquidazione del quantum di assegno a titolo di reversibilità, pur dovendo essere tenuta in debita considerazione, anche se in via postergata rispetto all’elemento – prioritario – costituito dalla durata del matrimonio.
Con la pronuncia n. 23851/2025, pubblicata il 25 agosto 2025, la Corte Suprema è tornata sull’argomento, approfondendolo in particolare riguardo alla natura e alla decorrenza dell’obbligo di versamento.
Trattasi di una pronuncia, quella che ripartisce l’assegno fra i due contendenti, di natura costitutiva, che attribuisce ab origine ad entrambi i beneficiari un proprio diritto.
Quanto alla natura di tale diritto essa è previdenziale, e ad esso si applica pertanto la normativa relativa, la quale stabilisce per entrambi i beneficiari dell’assegno, quanto alla decorrenza, che il relativo diritto sorge dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del lavoratore.
Quanto, infine, all’individuazione del soggetto obbligato all’adempimento esso non può essere altri che l’ente previdenziale tenuto all’erogazione della pensione di reversibilità, non certo l’assistito cui la pensione venga corrisposta, avendo solo il primo la possibilità di effettuare correttamente i relativi conteggi ed operare eventuali versamenti e/o conguagli in eccesso o difetto in base alla vigente normativa e in applicazione della sentenza dl tribunale che ha stabilito la ripartizione e in base alle quote come ivi stabilite.


 
         
         
        