LA CASSAZIONE ANCORA SULLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ TRA I CONIUGI DIVORZIATO E SUPERSTITE
17/09/2025LA DIVISIONE FRA GLI EX CONIUGI DEI BENI IMMOBILI IN COMUNIONE
28/09/2025In seguito alla disgregazione della famiglia e alla dislocazione in distinte unità abitative dei genitori che la componevano sorge la necessità di suddividere fra gli stessi gli oneri necessari a far fronte alle loro esigenze nel quotidiano e per la realizzazione in concreto dei loro progetti formativi ed esistenziali.
Per distinguere, sul piano giuridico, se gli oneri di contribuzione in favore della prole sopportati dai genitori siano di natura ordinaria – quindi ricompresi nell’assegno mensile periodico anticipato corrisposto con cadenza mensile al genitore collocatario nella misura preventivamente stabilita – oppure straordinaria – comportanti perciò ulteriore erogazione ad hoc sopportata da entrambi i genitori secondo la propria quota di spettanza – è di ausilio la seguente distinzione operata dalla Corte di legittimità.
“In tema di mantenimento dei figli costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter comma 4 c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale).” (Cass. Civ. n. 7169/2024).
Sulla base della suddetta interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte sono spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con l’ordinarietà.
La Corte Suprema ha precisato che la prevedibilità e ponderabilità, in concreto e nell’attualità, della spesa va riferita al tempo della determinazione del contributo e non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell’assegno perché suscettibili di verificazione, ipotetica, molti anni dopo (come la frequentazione dell’università o la scuola-guida di un bambino) e pertanto difettante del requisito dell’attualità.
Pertanto le spese scolastiche, medico-specialistiche e per attività sportive che possano definirsi sopravvenute, nel senso di imprevedibili quanto al loro ipotetico verificarsi, ed imponderabili quanto alla previsione del loro eventuale costo, al momento in cui sono sorte le determinazioni dei contributi rientrano tra le spese straordinarie.
Ma che succede se il genitore che ne deve il rimborso all’altro che le ha integralmente anticipate anche per l’altrui quota non le rifonde?
L’avente diritto al rimborso si vede costretto a recuperarle tramite esecuzione forzata.
Con la sentenza n. 22522/2025 del 4 agosto 2025 la Corte Suprema ha fatto chiarezza sulla documentazione necessaria e sugli accordi preventivi tra i genitori, stabilendo che per le spese straordinarie sottoposte a preventivo accordo occorre documentare che tale accordo è intervenuto, mentre per quelle svincolate dallo stesso non è sufficiente indicarle in precetto, bensì occorre o allegare allo stesso il documento comprovante l’effettuazione dell’esborso oppure, in tale precetto, almeno dichiararsi disponibili ad una pronta esibizione della documentazione attestante la previa anticipazione della spesa.
Nel caso delle spese richiedenti un previo consenso, occorre quindi inviare una comunicazione all’altro genitore con sottoposizione a quest’ultimo di caratteri ed entità della spesa necessaria e concessione a quest’ultimo di un termine per rispondere in merito. In assenza di dissenso espresso, scaduto il termine la spesa, si considera approvata.
Nel caso di spese sottratte a tale accordo occorre allegare la documentazione della spesa al precetto oppure fornire disponibilità della stessa con immediato reperimento da parte dell’obbligato.
Nella citata pronuncia del 2025 è enucleato il seguente principio di diritto: “La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall’autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi le spese sostenute dall’altro genitore, costituisce idoneo titolo esecutivo purché il genitore creditore abbia, per le spese che richiedono accordo, conseguito l’intesa con l’altro genitore, ovvero, per le spese mediche e scolastiche ordinarie, documentato l’effettiva sopravvenienza degli esborsi o almeno messo a disposizione la documentazione necessaria”.
Il fine della pronuncia, che rafforza la tutela del debitore, è palesemente quello di evitare che il genitore obbligato sia relegato al ruolo di mero “pagatore” e possa esercitare il diritto di verifica preventiva delle spese richiestegli di erogare.


 
         
         
        