MANTENIMENTO DEI FIGLI: AUMENTO CON L’ETA’ E LE ACCRESCIUTE ESIGENZE
01/10/2025ASSEGNO DIVORZILE ANCHE AL TERMINE DELLE UNIONI CIVILI
05/10/2025Quando genitori inosservanti degli obblighi derivanti dal loro ruolo producano effetti lesivi o potenzialmente tali in danno della prole minorenne, l’Autorità Giudiziaria a ciò sopperisce con provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330, 332 e 333 ss. c.c., i quali, lungi dal costituire sanzioni a carico dei genitori, sono piuttosto da considerarsi quali strumenti atti alla protezione dei figli minori.
L’affidamento temporaneo ad una famiglia, meglio se con figli minori, o anche a persona singola, purché in grado di fornire educazione, istruzione, mantenimento e relazioni affettive ex art. 2 l. 149/2001 è istituto che nasce con l’intento di bilanciare il preminente interesse del minore con i danni concreti o potenziali che la sua esposizione al/i genitore/i ostativo potrebbe causare.
Di conseguenza quando il giudice ritiene che i genitori biologici siano inadatti a svolgere il loro ruolo allontana i minori dal proprio nucleo e li destina temporaneamente ad altra famiglia/persona che possa dare loro accoglienza con le caratteristiche di cui sopra.
Tale soluzione volta all’accudimento dei minori in un clima familiare che li prepari e fornisca loro gli strumenti idonei per potere essere pronti al passaggio al loro progetto di vita definitivo, sia esso l’adozione o il rientro a casa presso i genitori, è adottata transitoriamente, in attesa che la situazione di conflittualità fra i genitori o il loro personale disagio si risolva.
In una recente sentenza il Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna in Bologna si è pronunciato a favore della continuità affettiva tra il minore che ha terminato il periodo di affido familiare e la famiglia affidataria, sancendo il diritto del bambino a mantenere rapporti con i membri di quest’ultima al termine dell’affido temporaneo.
Il Tribunale distrettuale bolognese, pur disponendo il rientro dei minori presso la famiglia di origine, ha stabilito che venisse nel contempo tutelato anche il legame creatosi tra il bambino e la famiglia affidataria, riconoscendone l’importanza, e ha ribadito la centralità del diritto della prole minore a mantenere rapporti significativi con tutte le figure di riferimento che hanno contribuito al suo percorso di crescita.
Il Tribunale ha sancito che “Qualora un minore rientri nella propria famiglia dopo un periodo di allontanamento, e ove si accerti che risponde al suo interesse mantenere la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidate durante l’affidamento a terzi, può prescriversi ai genitori di garantire la frequentazione tra il minore e le persone presso le quali era stato collocato dai servizi sociali affidatari”.
La norma di riferimento per un tale prescrizione è l’art. 4, comma 5-ter della legge n. 184/1983, comunemente detta legge sull’adozione di minorenni, il quale prevede la possibilità di disporre la prosecuzione dei rapporti significativi con la famiglia affidataria, quando ciò corrisponda al superiore interesse del minore.
Posto che l’esperienza affettiva e relazionale quotidiana maturata nella famiglia affidataria costituisce oramai parte integrante del percorso di crescita e sviluppo psico-affettivo del minore, il quale ha necessità di stabilità e punti di riferimento sicuri per costruire la propria identità e raggiungere la sua autonomia, i legami costituiti durante un particolare periodo di fragilità del minore stesso, quale quello corrispondente al suo allontanamento temporaneo dalla famiglia di origine, non possono essere bruscamente recisi senza che ciò gli provochi ulteriori traumi.
In questa prospettiva il tribunale per i minorenni bolognese ha imposto ai genitori naturali del minore l’obbligo di garantire al minore di poter continuare a frequentare la famiglia che ne wera stata affidataria, in modo che il rientro nella casa dio origine evitasse l’interruzione di rapporti significativi e rassicuranti potenzialmente nociva per il minore stesso.
Tale recente sentenza di merito si pone come importante precedente atto a consolidare il principio del diritto del minore di età alla continuità affettiva tramite un concreto ancoraggio delle norme previste in astratto a sua tutela alla sua realtà di vita quotidiana e ai suoi reali bisogni emotivi.


 
         
         
        