MUTUO E OBBLIGHI RESTITUTORI AL CESSARE DELLA CONVIVENZA
23/10/2025Con l’intento di dare effettivo riconoscimento alle garanzie stabilite a livello europeo per i lavoratori migranti, la Corte di Giustizia ha sancito (c. 664/23) il diritto degli stranieri sul territorio degli Stati membri UE a percepire assegni familiari per la prole fondandolo sul principio della parità di trattamento sancita dal Regolamento UE n. 482/2011, che si applica anche in materia di benefici sociali, quindi anche agli assegni familiari.
Una delle successive applicazioni giurisprudenziali di tale statuizione nel nostro ordinamento interno – la quale ha tuttavia condotto al mancato riconoscimento dell’assegno unico per il nucleo familiare al cittadino senegalese, lungo soggiornante nel nostro paese, poi naturalizzato italiano, che ne aveva fatto istanza al tribunale di Forlì, per carenza del corretto corredo probatorio – si è avuta presso il distretto emiliano-romagnolo.
Con la pronuncia n. 27643/2025 del 16 ottobre 2025 la Corte Suprema ha avallato la decisione di rigetto della Corte distrettuale bolognese, la quale aveva statuito negativamente sul diritto all’assegno unico, accogliendo il gravame dell’INPS e rilevando come non fosse sufficiente la mera dichiarazione dei redditi dello straniero soggiornante in Italia, anche se da lunga data, per fondare la relativa domanda. Occorreva anche che questi fornisse la prova del reddito di tutti i componenti del suo nucleo, anche se residente all’estero.
La carenza di qualsivoglia deduzione e/o allegazione idonea a fondare quest’ultimo elemento ha impedito l’accoglimento della domanda in sede di appello, posto che è stato ritenuto difettante un elemento costitutivo del diritto all’assegno unico e non, invece, una mera condizione per l’erogazione dell’assegno, come aveva erroneamente sostenuto l’istante rivolgendo la sua impugnazione della decisione in sede di gravame alla Corte di legittimità.
Quest’ultima ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto fondato su una questione di fatto – l’efficacia probatoria della documentazione fiscale – sulla quale la Corte d’Appello aveva già emesso una decisione insindacabile in sede di legittimità. Nel farlo ha ribadito la necessità di due requisiti cumulativi ai fini della erogazione dell’assegno: lo svolgimento di attività lavorativa; la prova reddituale, il cui onere grava sulla parte istante.
Quest’ultima non risulta integrata dalla sola documentazione fiscale del richiedente, ritenuta dichiarazione di scienza, ma poiché l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o prestazioni previdenziali derivanti da attività dipendente risulta inferiore al 70% del reddito globale del nucleo familiare, va da sé che ove risulti accertato che non sia stata fornita la prova del reddito anche degli altri componenti del nucleo familiare, l’assegno non possa essere riconosciuto.
L’ordinanza della Suprema Corte conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali e sottolinea che la parità di trattamento garantita dalle direttive dell’unione Europea non esonera dalla dimostrazione dei requisiti previsti dal legislatore nazionale.

