IL RAPPORTO NONNO-NIPOTE NELLA TUTELA DELLA VITA FAMILIARE DEL MINORE
14/12/2025IL PROCEDIMENTO DI RETTIFICAZIONE DEL SESSO
04/01/2026Nel nostro ordinamento la formazione sociale (v. art. 2 Costituzione) composta da una coppia di individui eterosessuali od omosessuali con comunione di intenti che conviva in maniera stabile come famiglia senza aver contratto matrimonio o senza essere regolata da un contratto di convivenza viene definita famiglia di fatto o “more uxorio” (“a modo di moglie” intendendosi una convivenza “come se” si fosse marito e moglie).
Fra le prime pronunce che l’hanno riconosciuta come centro di imputazione di interessi diverso ed autonomo rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio ricordiamo la sentenza n. 6381 dell’8 giugno 1993, la quale affermava che “tale convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con norme imperative…né con l’ordine pubblico…né con il buon costume…”.
Nel quadro normativo tendente alla sempre maggiore equiparazione della famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio (si cita a titolo esemplificativo l’emanazione del d. lgs. 154/2013 che ha sancito l’equiparazione tra figli legittimi, nati da coppia unita in matrimonio e figli naturali, nati da coppia di conviventi di fatto) è intervenuta la legge c.d. Cirinna’, l. 20 maggio 2016 n. 76.
Tale legge ha introdotto la possibilità di stipulare il c.d. “contratto di convivenza” per le coppie di fatto ed ha istituito per le coppie omosessuali la possibilità di unirsi civilmente.
In seguito alla stipula di un contratto di convivenza o la celebrazione di un’unione civile non si parla più di “coppia di fatto”, in quanto, discrezionalmente, si è intervenuti a regolarla secondo il diritto.
In assenza di regolamentazione secondo quanto previsto dalla l. Cirinnà due persone di sesso diverso o dello stesso sesso si definiscono conviventi di fatto e formano una famiglia di fatto allorché siano:
– maggiori di età.
– uniti tra loro in modo stabile da un legame affettivo di coppia, eterosessuale od omosessuale che sia.
– uniti da un rapporto di reciproca assistenza morale e materiale.
– uniti non in modo precario, bensì stabilmente e con comunione di intenti.
– privi di rapporti di parentela, affinità o adozione tra loro.
– non uniti fra loro in matrimonio o unione civile.
Prima del provvedimento n. 28/2025 del 2-1-2025 della Suprema Corte, in assenza di vincoli giuridici, sia durante, sia al termine della convivenza nessuno dei due membri della coppia poteva pretendere nulla dall’altro, quale convivente o ex convivente, nemmeno nei casi di bisogno. Dopo tale pronuncia, che è intervenuta proprio sul punto dei doveri assistenziali successivi alla cessazione di una convivenza di fatto, gli Ermellini hanno diversamente statuito e stabilito invece che le spese sostenute per il sostegno dell’ex convivente rientrano nell’obbligazione naturale e non devono essere restituite.
E’ stato riconosciuto un dovere morale di assistenza in caso di bisogno anche dopo la cessazione della convivenza fra i partners, riconoscendo che esiste ancora un impegno, almeno sul piano morale, di assistenza anche dopo la fine di una relazione fra conviventi di fatto, ed è stato ampliato il concetto di responsabilità, proprio in quanto le unioni di fatto sono sempre più frequenti e diffuse e quindi il dovere di assistenza anche fra ex partners non uniti in matrimonio si configura come “obbligo naturale” si sensi dell’art. 2034 c.c. ove ricorrano i requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza della prestazione assistenziale.
Numerose leggi speciali hanno poi tutelato i diritti dei conviventi di fatto. Solo a titolo esemplificativo quella che garantisce la successione nel contratto di locazione del compagno deceduto o quella che consente ai partners di accedere alla procreazione medicalmente assistita o anche quella che consente al convivente di domandare per il proprio partner la nomina di un amministratore di sostegno. Sul piano successorio, invece, non vi è equiparazione tra i diritti del convivente di fatto e quelli del coniuge ed è ancora necessario, se si vuole in vita tutelare il proprio partner post mortem, fare testamento in suo favore.

