MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE DI VIAGGIO DEL GENITORE CHE ATTUA LA LORO FREQUENTAZIONE
16/09/2026Quando il giudice adotta i provvedimenti in favore dei minori, in separazione, divorzio o cessazione della convivenza fra partners, parametro di riferimento è il loro primario e superiore interesse.
In primis il diritto della prole alla bigenitorialità, in base al quale si presume fino a prova contraria che i figli abbiano il diritto di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, ancorché questi ultimi cessino la convivenza fra loro; motivo per cui il giudicante cura che entrambi i genitori siano coinvolti attivamente nella vita dei figli, indipendentemente dallo stato relazionale tra loro (art. 337 ter c.p.c.).
L’affidamento condiviso è quindi la regola, mentre gli altri regimi di affidamento dei minori si applicano in casi eccezionali, cioè nei casi in cui l’affidamento condiviso, in concreto, non rispecchi l’interesse della prole. In questi casi, assunte prima tutte le prove necessarie, il diritto alla bigenitorialità può essere disatteso con provvedimento motivato.
Quando lo stato relazionale fra i genitori sia di elevato conflitto e si sia già riscontrata l’inosservanza di norme e/o provvedimenti il Giudice comunque regola le forme e le modalità di affidamento dei minori curando che queste ultime non costituiscano né una punizione, né un premio nei confronti del genitore eventualmente inadempiente, avendo di mira – invece – con tale applicazione l’interesse concreto di quei figli in quelle determinate condizioni rinvenute nella singola fattispecie, tenuto conto del discernimento e capacità dei minori, della loro consapevolezza e capacità di autodeterminazione, anche eventualmente discostandosi, con provvedimento motivato, dalle indicazioni peritali.
Il concetto alla base è che l’applicazione in concreto del diritto alla bigenitorialità a tutela della prole va bilanciato con lo stesso diritto di quest’ultima a non subire traumi o ulteriori pregiudizi da soluzioni imposte con la forza. nel pieno rispetto del principio di proporzionalità di cui all’art. 8 CEDU.
Quanto sopra è statuito dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 24135 del 28 luglio 2026, al termine di una complessa vicenda divorzile con elevatissima conflittualità genitoriale in cui infine veniva disposto e dichiarato legittimo l’affidamento condiviso della prole, in un processo in cui la madre aveva preteso l’adozione di misure ablative della responsabilità paterna e lamentato la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori a carico del padre (già ritenuto gravemente alienante) ex art. 709 ter c.p.c.
Gli Ermellini hanno precisato che la regolamentazione delle modalità di affidamento della prole non ha, né una funzione punitiva del genitore inadempiente, né una funzione premiale dell’altro genitore, ma solo curare di rispondere all’interesse concreto dei figli, il cui diritto alla bigenitorialità va rispettato, ma anche bilanciato con quello a non subire traumi ulteriori dall’imposizione coattiva di quello stesso diritto, il quale ha – quale limite intrinseco – l’utilità e la concreta rispondenza all’interesse dei minori stessi.

