MANTENIMENTO E RISARCIMENTO AL FIGLIO RICONOSCIUTO E/O GIUDIZIALMENTE DICHIARATO TALE
12/10/2026La l. 27.9.21 n. 134 attuata con d.lgs. n. 150/22 (c.d. “legge Cartabia”) ha introdotto, a decorrere dal 28 febbraio 2023, il nuovo “rito unico per le controversie in materia di persone, minori e famiglia”, cioè un iter procedurale unico, comune a tutti i procedimenti che erano prima attribuiti alle diverse competenze di Tribunale ordinario, Giudice tutelare, Tribunale per i Minorenni in vista dell’obiettivo finale di creazione di un Tribunale unico per le persone, i minori e la famiglia.
E’ stato introdotto un vero e proprio nuovo processo ordinario di cognizione (libro II, nuovo titolo VI-bis c.p.c., art. 473 bis e s.s).
Le principali novità introdotte dalla legge di riforma si applicano ai procedimenti contenziosi, cioè quelli in cui le parti siano in lite fra di loro e si rivolgano ad un giudice con istanze contrapposte.
Particolare menzione occorre per l’introduzione dell’atto cumulativo di separazione e divorzio. Infatti quanto agli atti introduttivi è stata introdotta per la prima volta la possibilità di formulare con uno stesso ricorso sia la domanda di separazione, che, consequenzialmente alla pronuncia di questa e trascorso il termine di legge, quella di divorzio.
La legge di riforma ha previsto la possibilità di promuovere contestualmente la separazione ed il divorzio unicamente tramite un procedimento contenzioso, nel quale la sentenza di divorzio può essere pronunciata solo decorsi dodici mesi e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Non invece quando vi sia accordo fra le parti sulla doppia domanda da sottoporre congiuntamente al tribunale.
Tuttavia la giurisprudenza di merito sta interpretando analogicamente la prescrizione normativa e colmando la lacuna ed è stata ritenuto via via ammissibile il cumulo delle domande di separazione e divorzio anche quando i coniugi, agendo in via bonaria, le depositino congiuntamente (Tribunale di Milano a favore v. sentenza n. 3542 del 5 maggio 2023, Tribunale di Firenze contrario v. sentenza n. 4458 del 15 maggio 2023 che richiama per la pronuncia di inammissibilità l’art. 573 bis n. 51 c.p.c e non n. 49 c.p.c.).
In quest’ultimo caso di domanda contestuale di separazione e divorzio formulata congiuntamente dai coniugi viene pronunciata la separazione con sentenza e poi viene fissata udienza davanti al medesimo Tribunale ove sono chiamate a comparire le parti per la pronuncia di divorzio decorso il termine minimo previsto dalla legge per la seconda pronuncia.
Il divorzio quindi potrà in questo caso essere pronunciato con sentenza costitutiva dello stato libero solamente decorso il termine di sei mesi dalla sentenza di separazione e previo suo passaggio in giudicato.
La Corte D’Appello di Bologna Sez. I con la sentenza del 6 ottobre 2026 n. 2135 è intervenuta specificamente sul punto mettendo in luce il contrasto con la precedente prassi.
Fino all’introduzione del ricorso cumulativo, la giurisprudenza prevalente riteneva che il consenso prestato in un procedimento congiunto (come il divorzio) fosse revocabile unilateralmente fino al momento della decisione. Di conseguenza, il ripensamento di un coniuge faceva saltare il rito consensuale costringendo a ricominciare la causa da zero in via giudiziale/contenziosa.
La Corte distrettuale bolognese scardina questa prassi interpretativa con due passaggi chiave:
– nessuna improcedibilità: se i coniugi presentano un ricorso congiunto e cumulato (separazione + divorzio) e, dopo il passaggio in giudicato della separazione, uno dei due revoca il consenso al divorzio, la domanda di divorzio non diventa improcedibile.
– la scissione tra status e condizioni: i giudici bolognesi chiariscono che l’accordo sul divorzio ha una doppia natura. Riguardo allo status (lo scioglimento del vincolo), l’atto ha valore meramente ricognitivo: il giudice ha il dovere di pronunciarsi comunque sul divorzio se sussistono i presupposti di legge (i mesi di separazione che fungono da termine minimo), ignorando il ripensamento unilaterale.
Riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali della prole, l’accordo firmato mantiene invece la sua natura negoziale e ha valore vincolante.
La Corte d’Appello di Bologna specifica che modifiche volontarie successive (come l’acquisto di un nuovo immobile o l’accensione di un mutuo) non bastano a giustificare il venir meno degli impegni già presi nel ricorso cumulativo, in assenza di una prova rigorosa di un mutamento stabile e imprevisto delle capacità reddituali.
Il Tribunale deve quindi pronunciare comunque il divorzio, limitandosi eventualmente a convertire il rito da congiunto a contenzioso solo per discutere le specifiche condizioni se realmente mutate.

