QUANDO E’ PREFERIBILE LA COLLOCAZIONE DELLA PROLE PRESSO IL PADRE
10/10/2024IL MANTENIMENTO CONSEGUENTE ALLO SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
05/11/2024Quale differenza intercorre tra gli accordi che i coniugi devono necessariamente raggiungere in caso di separazione consensuale e quelli che sono invece meramente eventuali e rimessi alla loro autonomia negoziale, liberamente esercitabile o meno senza che ciò si ripercuota sulla validità dell’accordo stesso?
I primi devo avere causa concreta nella separazione, ricomprendendo le pattuizioni volte ad assolvere i doveri di solidarietà familiare per il tempo immediatamente seguente alla cessazione della convivenza coniugale, per i secondi la separazione costituisce una mera occasione per essere ivi esplicitati e trattasi di pattuizioni finalizzate a regolare situazioni economico-patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita.
La disciplina giuridica tra questi due tipi di accordi è profondamente diversa ed è quindi importante saperli distinguere senza incertezze.
Gli accordi di contenuto essenziale sono i soli ad essere revocabili e modificabili ex art. 473 bis.29 c.p.c. (che a decorrere dal 28-2-23 ha sostituito l’art. 710 c.p.c. in vigore fino alla l. di riforma Cartabia) e sono quelli destinati ad essere necessariamente superati dalla eventuale pronuncia di divorzio che reca con sé nuove condizioni correlate all’acquisizione del nuovo status.
La Corte Suprema ha anche di recente riconfermato il pieno diritto dei coniugi all’autonomia negoziale, tramite la quale possono di comune accordo derogare in modo vincolante ai doveri solidaristici che trovano la propria fonte nel coniugio, stipulando durante il matrimonio convenzioni valide ed efficaci, comunque finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie della famiglia e dei figli, attraverso le quali diversamente regolare il rispettivo apporto in maniera più soddisfacente, meglio rispecchiando le singole capacità economiche di ciascuno e/o anche tenendo conto di forme di generosità spontanea degli stessi.
Si veda quanto statuito dalla Corte di legittimità nella ordinanza n. 13366/2024.
La Corte di Cassazione ha rilevato in tale pronuncia che i giudici di merito avevano erroneamente negato validità ad un accordo intercorso inter partes tramite scambio di corrispondenza per posta elettronica precedente la separazione ritenendolo meramente organizzativo delle esigenze familiari, in realtà invece disciplinante una vera e propria suddivisione pro-quota tra i coniugi secondo specifiche percentuali di spettanza di alcune spese circoscritte ad un determinato periodo temporale.
La Corte di legittimità ha qui ricordato che i coniugi possono concordare fra loro, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali a titolo esemplificativo l’affidamento della prole e le modalità di frequentazione di quest’ultima da parte dei genitori. Inerenti quindi il contenuto essenziale dell’accordo separativo.
Quanto agi accordi eventuali, essi sono negozi autonomi assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e il giudice adito non può modificarli o revocarne il contenuto, che può solo essere modificato o revocato di comune accordo dai coniugi stessi.
In quanto accordi che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell’art. 1372 c.c. il Giudice che interpreti il contenuto del ricorso consensuale è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti accertando se si tratti di patti essenziali o eventuali regolati in base all’autonomia negoziale delle parti, facendo uso, per distinguere gli uni dagli altri, dei canoni interpretativi ex artt. 1362 e ss. c.c. a partire dal senso letterale delle parole adoperate.