IL RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONIUGE PER VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTA’
05/08/2024L’ALLONTANAMENTO DEL CONIUGE O CONVIVENTE VIOLENTO DALLA CASA FAMILIARE
19/08/2024La legge n. 54/2006 meglio conosciuta come la legge che ha introdotto nel nostro ordinamento l’affidamento condiviso come la regola, si fonda sul principio secondo il quale le decisioni più importanti che riguardano la vita del bambino devono essere assunte da entrambi i genitori e non da uno soltanto (c.d. “bigenitorialità”).
Tale principio è derogabile d’ufficio quando sia riscontrato che il superiore interesse del minore sia maggiormente tutelato da una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore anche con riguardo alle scelte più importanti per lui, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, scelte di norma facenti capo ad entrambi.
Quando il Tribunale valuti in concreto, disposto ove possibile l’ascolto del minore e con provvedimento motivato sul punto, che la bigenitorialità non lo tuteli e non risponda al suo superiore interesse può quindi derogarvi e optare per l’affidamento esclusivo o super esclusivo.
Quest’ultimo è riservato ai casi più gravi nei quali il genitore si manifesti totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo (può essere richiesto ad es. quando il genitore viva stabilmente lontano per motivi di lavoro disinteressandosi del minore o versi in precario stato di salute) oppure quando il figlio capace di discernimento in modo spontaneo e consapevole rifiuti qualsivoglia contatto con lo stesso.
Con un elenco che non pretende di essere esaustivo ma di fornire una casistica a titolo esemplificativo, l’adozione dell’affidamento esclusivo riguarda invece le fattispecie in cui il genitore non provveda alla cura del minore e non risponda adeguatamente ai suoi bisogni, o sia stato condannato per reati gravi, o abbia dipendenze da alcol/droga, o eserciti violenza fisica/psicologica ai danni del minore o sull’altro genitore in presenza e in danno del minore (cd. violenza assistita), o sistematicamente ometta di versare il mantenimento in favore del minore.
Ma quale è l’effetto dell’adozione dell’affidamento super esclusivo?
Che l’altro genitore, detto “super affidatario”, sarà l’unico a dovere e potere decidere su tutte le questioni di maggiore importanza relative alla vita del figlio senza coinvolgere l’altro genitore, il quale tuttavia mantiene la responsabilità genitoriale ed è obbligato a corrisponderne il mantenimento.
La Corte di Cassazione nella ordinanza n. 16205/2023 ha confermato l’affido super esclusivo della prole al padre nel perseguimento dell’obiettivo di assicurare il superiore interesse di quest’ultima, una volta accertata l’inidoneità genitoriale della madre dichiarandone inammissibile il ricorso con cui aveva domandato la modifica del provvedimento che aveva disposto l’affidamento super esclusivo al padre.
In materia di affidamento dei figli minori “il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 21916/2019, Cass. 12954/2018). Pertanto, la scelta dell’affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022)”.
Una volta terminate le verifiche sulla idoneità genitoriale in corso di causa il criterio fondante che opera quale principio guida per effettuare le scelte relative all’affidamento è il perseguimento dell’obiettivo di assicurare l’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale “può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l’affidamento c.d. ‘super’ esclusivo del figlio a un genitore, all’esito dell’accertamento dell’inidoneità genitoriale dell’altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l’interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023)”.
Nel caso concreto, non dando spazio alle doglianze materne la Corte di Cassazione così conclude: “la Corte distrettuale si è posta nel solco dei principi appena richiamati, facendone puntuale applicazione, laddove ha rilevato tanto un’importante compromissione delle funzioni genitoriali della signora relativamente alla capacità di garantire l’accesso all’altro genitore, quanto l’esistenza di un fattore di rischio evolutivo per i bambini derivante dal dualismo tra l’immagine del padre che hanno interiorizzato, a seguito della demolizione della sua figura messa in atto dalla madre, e l’esperienza concreta che del medesimo genitore fanno nella quotidianità”.