RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE E INFEDELTA’ CONIUGALE
01/02/2026Il diritto alla bigenitorialità è riconosciuto e sancito dall’art. 337 ter c.c.: “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il principio non può e non deve esaurirsi in una previsione meramente formale, ma deve tradursi in una frequentazione effettiva e significativa del minore con entrambi i genitori, i quali devono essere entrambi significativamente presenti nella sua quotidianità e nel suo percorso di crescita (Cass. Civ. 21 marzo 2023 n. 8230).
Il significato di tempo secondo gli Ermellini va valutato tenendo presente il superiore interesse della prole. Il tempo non è, pertanto, né una reciproca concessione tra i genitori, né uno strumento di compensazione da porre alla base delle loro trattative per sedare il conflitto, bensì costituisce un diritto del minore, in quanto funzionale alla costruzione della sua identità e idoneo a garantirne la stabilità emotiva e continuità affettiva.
Ne deriva che l’affidamento paritetico, migliore e puntuale applicazione del principio di bigenitorialità, non coincide con un automatismo aritmetico, ma deve invece rispondere ad un assetto che permetta ad entrambi i genitori di essere effettivamente presenti nella quotidianità del figlio e permettere loro la condivisione di responsabilità educative e relazionali.
Una contraddizione in termini parrebbe, di conseguenza, il pur consolidato orientamento sulla residenza prevalente del minore, sempre in base al principio di cui sopra che tenderebbe ad evitare qualsiasi compressione ingiustificata del ruolo dell’altro genitore, dovendosi ritenere invece preferibili assetti che non riducano l’altro genitore rispetto al collocatario ad una presenza marginale o meramente accessoria (Cass. Civ. n. 3235 del 3 febbraio 2023).
L’interesse superiore del minore infatti impone una valutazione nel concreto e non in astratto delle soluzioni adottate, che tenga conto non solo delle capacità di accudimento e cura, ma anche della qualità della relazione e della capacità di ciascun genitore di favorire la presenza dell’altro nella vita del figlio (Cass. Civ. n. 16216 dell’8 giugno 2023), dovendosi evitare ogni dinamica di esclusione affettiva.
Con la pronuncia n. 1486/2025 del 21 gennaio 2025 la Cassazione è tornata ad affermare che il collocamento dei minori non può basarsi su meri automatismi, ma va indagata la singola fattispecie, evitando che il provvedimento risulti ancorato, in astratto, unicamente ai ruoli di padre o di madre, dovendo rispondere invece a “the best interest for the child”.
La Corte ha sostenuto in tale pronuncia che è illegittimo il provvedimento che limiti fortemente la frequentazione di uno dei genitori (nella fattispecie era stato applicato il collocamento prevalente presso la madre anziché quello paritario, per la Corte di legittimità senza un’adeguata motivazione, non dovendo ritenersi motivo sufficiente il mero fatto che la figlia si trovasse in età prescolare).
Sarebbero state invece da valutarsi in concreto le effettive esigenze della bambina e la disponibilità del padre che già se ne occupava, a continuare a prendersene cura.
Non si era dato sufficiente rilievo, inoltre, alle condizioni logistiche favorevoli che consigliavano la prosecuzione delle modalità di collocamento paritetico già in corso, le quali risultavano adeguate al superiore interesse della bambina.
L’esito ultimo della decisione assunta in sede di gravame era stato solo quello di limitare grandemente il rapporto padre-figlia, per cui la Corte Suprema ha cassato il provvedimento e ha ripristinato il collocamento paritetico che era stato disposto in prima istanza.
Per garantire l’effettività del principio di bigenitorialità, quindi, nell’adozione delle diverse soluzioni possibili in astratto si dovranno privilegiare quelle che concretamente consentono di realizzare le finalità di cui all’art. 337-ter c.c. e tentare il più possibile di assicurare al minore il pari tempo con i genitori ivi previsto, cercando di ridurre al massimo i danni derivantigli dalla disgregazione del nucleo familiare.

