NON E’ NECESSARIO DEDICARSI ESCLUSIVAMENTE ALLA FAMIGLIA PER OTTENERE L’ASSEGNO DI DIVORZIO
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21/01/2024Il principio della bigenitorialità introdotto dalla legge sull’affidamento condiviso nel 2006 dalla legge n. 54, principio secondo il quale le decisioni più importanti che riguardano la vita del bambino devono essere assunte da entrambi i genitori e non da uno soltanto, è derogabile anche d’ufficio ogniqualvolta sia rinvenuto maggiormente rispondente al superiore interesse del minore concentrare la responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore anche con riguardo alle scelte più importanti per lui, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 16205/2023 con la quale è risultato confermato l’affido super esclusivo della prole al padre nel perseguimento dell’obiettivo di assicurare il superiore interesse di quest’ultima, una volta accertata l’inidoneità genitoriale della madre.
Nella fattispecie la Corte dichiarava inammissibile il ricorso tramite cui la madre che aveva adito con reclamo la Corte d’Appello di Torino chiedendo la modifica delle condizioni di affidamento dei figli disposte dal Tribunale, aveva disposto a favore del padre l’affidamento super esclusivo.
La Suprema Corte, in materia di affidamento dei figli minori, ha sottolineato che “il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 21916/2019, Cass. 12954/2018). Pertanto, la scelta dell’affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022)”.
Una volta terminate le verifiche sulla idoneità genitoriale in corso di causa il criterio fondante che opera quale principio guida per effettuare le scelte relative all’affidamento è il perseguimento dell’obiettivo di assicurare l’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale “può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l’affidamento c.d. ‘super’ esclusivo del figlio a un genitore, all’esito dell’accertamento dell’inidoneità genitoriale dell’altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l’interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023)”.
Nel caso concreto, non dando spazio alle doglianze materne la Corte di Cassazione così conclude: “la Corte distrettuale si è posta nel solco dei principi appena richiamati, facendone puntuale applicazione, laddove ha rilevato tanto un’importante compromissione delle funzioni genitoriali della signora relativamente alla capacità di garantire l’accesso all’altro genitore, quanto l’esistenza di un fattore di rischio evolutivo per i bambini derivante dal dualismo tra l’immagine del padre che hanno interiorizzato, a seguito della demolizione della sua figura messa in atto dalla madre, e l’esperienza concreta che del medesimo genitore fanno nella quotidianità”.
E’ possibile pertanto derogare al principio della bigenitorialità disponendosi l’affido super esclusivo dei figli minori ad un genitore se l’altro non è ritenuto idoneo a seguito di accertamento.