ASSEGNO DIVORZILE ANCHE AL TERMINE DELLE UNIONI CIVILI
05/10/2025RISARCIMENTO DEL DANNO ENDO-FAMILIARE ALLA PROLE
12/10/2025E’ derogabile anche d’ufficio il principio della bigenitorialità introdotto dalla legge sull’affidamento condiviso nel 2006 dalla l. n. 54, principio secondo il quale le decisioni più importanti che riguardano la vita del bambino devono essere assunte da entrambi i genitori e non da uno soltanto, ma – costituendo l’eventuale deroga una eccezione alla regola dell’art. 337-ter c.c. – essa è possibile solo se ed in quanto risulti comprovato nella fattispecie, e a seguito di un rigoroso accertamento, un concreto pregiudizio per il minore, pregiudizio che non sarebbe evitato in caso di applicazione dell’affidamento condiviso di norma spettante ad entrambi i genitori.
E’ quanto ha stabilito l’ordinanza della Suprema Corte n. 24876 del 9 settembre 2025 specificando che solo quando siano, in concreto, provate condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, si possa giungere a concentrare la responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore in particolare relativamente alle scelte più importanti per la prole, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
La Suprema Corte, in materia di affidamento dei figli minori, ha nelle proprie pronunce statuito che “il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 21916/2019, Cass. 12954/2018). Pertanto, la scelta dell’affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022)”.
Ma nella richiamata pronuncia del 2025 gli Ermellini sottolineano quanto all’affidamento super-esclusivo che trattasi di misura fortemente limitativa della responsabilità genitoriale inquadrabile nel sistema delle misure conformative ed ablative di cui agli artt. 330-333 c.c. e che, conseguentemente, sussegue solo una volta terminate le verifiche sulla idoneità genitoriale in corso di causa e solo ove risultino accertate condotte pregiudizievoli causalmente rilevanti, tanto da costituire un “quid pluris” un qualcosa in più e che quindi il requisito richiesto dalla legge per derogarsi al diritto alla bigenitorialità sia oggettivamente rilevato nel concreto. Non basta il semplice disinteresse e la mancanza di dialogo fra i genitori.
Solo in tali casi si può procedere anche alla “adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l’affidamento c.d. ‘super’ esclusivo del figlio a un genitore, all’esito dell’accertamento dell’inidoneità genitoriale dell’altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l’interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023)”.
E’ possibile pertanto derogare al principio della bigenitorialità disponendosi l’affido super esclusivo dei figli minori ad un genitore se l’altro non è ritenuto idoneo a seguito di accertamento per preservare il minore dal rischio evolutivo dell’essere esposto a scelte che lo riguardano assunte o concertate da un genitore ritenuto inidoneo a svolgere tale funzione, ma non è sufficiente la scarsa iniziativa o il mero disinteresse di uno dei genitori (nella fattispecie il padre viveva negli Stati Uniti ed era conflittuale con la madre e dalla consulenza d’ufficio era emerso che questa aveva adottato condotte ostruzionistiche e svalutanti della figura paterna) per adottare un tale provvedimento restrittivo con effetti negativi sulla bigenitorialità secondo la Corte di legittimità.
In tali casi il Giudice deve piuttosto adottare misure idonee a favorire il recupero del ruolo genitoriale come la mediazione familiare o il supporto dei servizi sociali, evitando soluzioni atte a recidere il legame tra la prole e uno dei genitori.


 
         
         
        