LA DONAZIONE OBNUZIALE
29/03/2026Secondo il disposto dell’art. 404 c.c. il Giudice è tenuto alla nomina di un amministratore di sostegno, secondo le regole che governano l’istituto introdotto dalla legge n. 6/2004, quando sia adito allorché un soggetto versi in una condizione di incapacità psico-fisica o di seria difficoltà che renda impossibile per lui provvedere ai propri interessi oppure versi in una condizione tale da poter lederli.
La discrezionalità del giudicante, infatti, non riguarda l’opzione riguardo al se adottare o meno la misura, bensì è limitata unicamente alla scelta di quella da adottarsi in concreto, secondo uno spettro che va dalla meno alla più invasiva in rapporto alla infermità o menomazione fisica o mentale, anche parziale o temporanea, che ponga la persona nello stato descritto.
Non vi è la possibilità di decidere per la mancata adozione di misure ove lo stato sia accertato, posto che si priverebbe il soggetto della – necessaria – tutela e protezione dei suoi interessi.
Nell’effettuare l’accertamento deve essere tenuta nella debita considerazione la volontà contraria di soggetto rinvenuto lucido (Cass. Civ. pronuncia n. 32542/2022), ma anche quando la capacità di agire del soggetto sia grandemente compromessa egli potrà esprimere la propria opinione in merito che andrà comunque valutata dal giudicante al fine di trovare la migliore soluzione di contemperamento, per tutelare al meglio il benessere del futuro amministrato e dei suoi beni (Cass. Civ. n. 7414/2024).
La ratio dell’istituto è infatti la flessibilità.
L’art. 1 della legge 6/04 la descrive come l’intento di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, persone totalmente o parzialmente prive di autonomia nell’espletare le loro funzioni di vita quotidiana attraverso interventi di sostegno in via temporanea o permanente.
I legittimati a proporre la relativa istanza sono il Pubblico Ministero, lo stesso beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato), il tutore o curatore di questi ultimi, il coniuge, la persona stabilmente convivente e l’unito civilmente (dall’entrata in vigore della l. n. 76/2016), i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II grado.
Secondo l’art. 406 III comma sono poi destinatari di un vero e proprio obbligo giuridico di ricorso o segnalazione “i responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura della persona”. Nel secondo caso valuterà il P.M. se agire.
Nel procedimento non è necessario agire avvalendosi di un difensore, in quanto non è prevista come necessaria la difesa tecnica.
Secondo la pronuncia n. 5763 del 15 marzo 2026 della Corte di Cassazione l’amministrazione di sostegno può essere disposta anche in presenza di presupposti per interdire o inabilitare il soggetto, motivo per cui anche la prodigalità può essere una causa di per sé legittimante la medesima.
La Corte precisa che la prodigalità di per sé non costituisce per forza espressione di una patologia psichica o psichiatrica e quindi non essere necessariamente fondata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del soggetto attestata dai sanitari, bensì può essere basata sull’accertamento di concrete condotte tali da porre il beneficiando a rischio reale di indigenza.
La prodigalità risulta descritta come comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro ed è di per sé configurante un’autonoma causa di inabilitazione.
Anche quando non derivi da cause patologiche e sia espressione di atteggiamenti lucidi e libere e consapevoli scelte di vita, purché essa sia ricollegabile a futili motivi.
Tuttavia la Corte di legittimità ha ritenuto che anche in presenza di accertata prodigalità idonea a creare rischio di indigenza per il beneficiando – pur essendo essa normata dall’art. 415 comma secondo come autonoma causa di inabilitazione – possa essere efficacemente adottata, quale nuova misura più flessibile, l’amministrazione di sostegno.

