AFFIDAMENTO PARITETICO DEI FIGLI: VERSO L’EFFETTIVA BIGENITORIALITA’
05/02/2026Per essere causa di addebito l’infedeltà coniugale deve avere efficacia causale della fine dell’unione matrimoniale e quindi integrare causa esclusiva, determinante la fine dell’unione matrimoniale e la conseguente decisione di separarsi del coniuge tradito.
La Corte di Cassazione già con pronuncia del 12 maggio 2023 n. 13121 si era espressa nel senso di ritenere legittimo l’utilizzo delle foto di conversazioni su whatsapp tra il traditore e l’amante, quale elemento di prova nel caso in cui siano utilizzate dal coniuge tradito esclusivamente per far valere il diritto del ricorrente nel giudizio di separazione (quindi, sul piano civilistico, anche ove sia violata la privacy del coniuge fedifrago).
Fondamento di tale decisione è l’art. 24, comma 2 della Costituzione (“la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento)” in combinato disposto con l’art. 51 c.p., (“l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”).
La Corte Suprema ha all’esito statuito che il consenso al trattamento dei dati personali non è richiesto quando è necessario ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive, di cui alla Legge 397 del 7 dicembre 2000, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in conformità alle nuove regolamentazioni emanate dall’Autorità Garante in tema di trattamento dei dati per ragioni di esercizio del diritto di difesa in giudizio (cfr. le regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria v. D. Lgs del 10 agosto 2018 n. 101 e delibera n. 512/2018).
Al di là delle osservazioni sulla legittimità della produzione in rito, sul piano del diritto sostanziale, mail e chat in formato pdf non modificabile sono riproduzioni meccaniche parificate alle riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, alle registrazioni fonografiche e ad ogni altra rappresentazione meccanica di cui all’art. 2712 c.c.. Esse formano quindi piena prova dei fatti e delle cose ivi rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Ma cosa succede se la prova venga data non attraverso foto chat mail sms, bensì attraverso la produzione da parte del coniuge tradito della trascrizione del contenuto di un file audio contenente la telefonata tra il coniuge fedifrago e l’amante, in cui egli parli del suo rapporto con la moglie? E, in particolare, cosa accade se a supporto di tale trascrizione non viene prodotto in atti il supporto contenente tale file audio?
La Corte Suprema ha stabilito con la recente pronuncia n. 2409 del 5 febbraio 2026 che tale documento ha valore di prova dell’infedeltà nel caso in cui il coniuge infedele si limiti a disconoscere la genuinità e la legittima provenienza dal file audio, perché difettante la produzione del relativo supporto audio, senza tuttavia contestare – sul piano sostanziale – gli accadimenti e cioè per esempio che tale telefonata tra lui e la pretesa amante sia realmente intercorsa, si sia svolta nei termini descritti, abbia avuto quel contenuto, ecc.
In una parola si deve contestare l’accaduto in maniera chiara, esplicita e circostanziata, portando al Giudicante elementi di fatto che portino a ritenere attestata la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta, per poter fondare l’eccezione di disconoscimento ex art. 2712 c.c. e affinché l’elemento prodotto possa perdere la propria qualità di prova.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte invece il coniuge traditore si era limitato ad eccepire in giudizio solamente l’inutilizzabilità in rito della mera trascrizione dell’atto a fini decisori, stante la mancata produzione in giudizio del supporto audio, senza formulare la suesposta eccezione sul piano sostanziale, motivo per cui la prova dell’addebito fornita dalla moglie non ne è risultata inficiata.

