IL MODESTO DIVARIO REDDITUALE TRA I CONIUGI NON GIUSTIFICA L’ASSEGNO DIVORZILE
08/06/2024QUANDO SI PERDE L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE?
22/06/2024Secondo l’art. 12 della l. n. 898/70 il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio ha diritto, se non sia passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile periodico ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se tale indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Il secondo comma dell’articolo 12 precisa la percentuale di tale indennità in una somma pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Risulta titolare dell’assegno divorzile il coniuge che se lo sia visto riconoscere dal Tribunale.
Per godere dell’attribuzione di una quota del TFR dell’ex come calcolata in quota percentuale occorre:
– essere divorziato;
– non essersi successivamente risposato;
– essere percettori di assegno divorzile periodico (l’aver percepito un’attribuzione una tantum avente titolo nel divorzio non dà diritto ad ottenere la quota di TFR ai sensi dell’art. 12 l. div.).
La sentenza della Corte di Cassazione n. 15299/2007 ha così definito i criteri di calcolo di detto assegno: “l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo”.
Un’interessante sentenza di merito del Tribunale di Taranto, la n. 495 del 2024, ha applicato ad una fattispecie concreta le suddette statuizioni della Corte di legittimità, meglio specificando i criteri di ripartizione e liquidazione dell’indennità.
Intanto viene precisato che il diritto alla quota sorge soltanto se l’indennità spettante all’altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva della causa di divorzio o successivamente a tale domanda (in tal senso va interpretata la locuzione “anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio”.)
Tale sentenza di divorzio nel caso concreto era già passata in giudicato e la beneficiaria si era vista riconoscere un assegno divorzile periodico, non passando successivamente a nuove nozze, allorché l’ex coniuge obbligato aveva, solo successivamente, cessato il rapporto di lavoro.
La sentenza del Tribunale di Taranto n. 495/2924 riporta il calcolo effettuato per giungere all’esatta quantificazione, calcolo che è qui opportuno riportare in quanto esemplificativo della concreta applicazione dei sopra riportati criteri enunciati dalla Corte di legittimità.
Dovendo riconoscere il 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio – percentuale da riconoscersi come stabilito dal secondo comma dell’art. 12 l. n. 898/70 – il Tribunale si è riferito alla durata legale del matrimonio, cioè quella intercorrente tra la data del coniugio (1-9-1990) e il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio (25-4-2010).
L’ammontare complessivo (si rimanda al precedente articolo del 28-5-2024 per la valutazione di ciò che vi fosse da ritenersi in esso ricompreso od escluso) del trattamento di fine servizio spettante all’obbligato rapportato ad anni 40 è stata, nella fattispecie, riscontrata pari ad euro 69.998,00, la conseguente quota annuale di euro 1.749,95 moltiplicata per i 19 anni e 7 mesi di coincidenza del rapporto di lavoro con il matrimonio dava quale risultato una somma di euro 34.269,84, la cui percentuale del 40% da riconoscersi alla istante ammontava ad euro 13.707,93.
Dovendo essere – secondo il disposto dell’art. 12 l. n. 898/70 al fine dell’insorgere del diritto a percepire la somma del 40% – le somme state già “percepite” dall’ex coniuge obbligato sarà quest’ultimo, e non l’Ente che le ha erogate, a doverle corrispondere all’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile, per cui resta esclusa ogni disposizione di condanna al versamento diretto a favore di quest’ultimo.