IL CAMBIO DI RESIDENZA IN CASO DI SEPARAZIONE PERSONALE
12/05/2024LA QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL’EX CONIUGE DIVORZIATO
22/05/2024La nuova convivenza iniziata dal coniuge beneficiario dell’assegno divorzile consente all’ex, obbligato a corrisponderglielo, di ottenere la modifica delle condizioni e far cessare/ridurre tale assegno? Se sì, in quali casi? Quali sono i presupposti perché la richiesta di revisione sia fondata e se ne possa ottenere l’accoglimento?
Prima di tutto è il caso di precisare che una nuova convivenza instaurata dal/la beneficiario/a non comporta di per sé, automaticamente, la perdita/ riduzione dell’assegno di divorzio da parte del soggetto debole (come stabilito a Sezione Unite dalla Cassazione nella sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021).
Infatti delle tre componenti richieste perché sia riconosciuto un assegno divorzile, i cui presupposti per l’ottenimento sono specificati dalla Suprema Corte, sempre a Sezioni Unite nella pronuncia n. 18287/2018, verrebbe eventualmente meno, in conseguenza di tale convivenza ove provata, unicamente quella assistenziale, ma non quella compensativa, né quella perequativa.
In caso di richiesta di revisione dell’assegno divorzile per il motivo che ci occupa, il Giudice è chiamato a verificare se ed in che misura le circostanze sopravvenute provate dalle parti abbiano alterato gli equilibri esistenti, l’assetto patrimoniale preso in considerazione nella pronuncia di divorzio ed adeguare solo in tal caso economicamente il contributo dovuto all’ex coniuge alla sua nuova situazione patrimoniale e reddituale.
Cosa succede quando sia dedotta nella domanda di modifica una nuova “convivenza” more uxorio, intesa come un nuovo progetto di vita sentimentale ed economico del coniuge beneficiario con il/la suo/a nuovo/a compagno, ma i due soggetti che hanno instaurato la nuova relazione abbiano diverse residenze a distanza tra loro? Si può parlare lo stesso di nuova convivenza?
In caso di richiesta di revoca/modifica dell’assegno divorzile domandata a cagione di tale nuova convivenza, il Giudice dovrà sì tenere conto dell’eventuale coabitazione fra i due membri della nuova relazione, ma non dovrà basarsi unicamente su questo per decidere, bensì dovrà valutare nel loro complesso l’insieme di fatti noti ed acquisiti al giudizio, nonché gli eventuali altri argomenti di prova (ad es. la stabilità e la durata del legame affettivo per consolidare il quale i due soggetti si sono assunti impegni di assistenza morale e materiale, non necessariamente vincolati da un progetto di convivenza: v. sul punto sentenza della Cass. Civ. 10451/2023).
La collocazione presso due abitazioni distinte, anche molto lontane fra loro come nel caso in cui uno dei due risieda all’estero, non è infatti atta a escludere necessariamente la relazione stabile e il progetto di vita in comune, stante la molteplicità di forme assunta dalle relazioni nei tempi attuali.
Piuttosto che soffermarsi solo sulla coabitazione, dovrà essere oggetto di verifica da parte del Giudice se il fatto di risiedere in città così lontane consenta ugualmente ai partners di vivere appieno la relazione in modo stabile, garantendosi ugualmente solidarietà ed impegno reciproco.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 13175 del 14 maggio 2024.