L’ASSEGNO UNICO PER IL NUCLEO FAMILIARE AL CITTADINO STRANIERO
26/10/2025L’ASSEGNO UNICO SPETTA ANCHE AL NONNO CONVIVENTE CON IL NIPOTE
14/11/2025Se il coniuge destinatario della richiesta e futuro obbligato/a ha mezzi economico-patrimoniali necessari e sufficienti, l’altro coniuge che ne faccia istanza e che comprovi in sede di divorzio di essere privo delle risorse necessarie a vivere in modo dignitoso ha diritto alla erogazione ai sensi dell’art. 5 l. 898/70.
Già la Corte di Cassazione, dopo le sentenze gemelle, si era pronunciata in tal senso, tra le altre, con l’ordinanza n. 13420/2023, specificando che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”.
E’ “il richiedente” che “deve dare la prova della oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati”.
Il parametro di riferimento della decisione in merito all’assegno divorzile non dovrà essere il tenore di vita famigliare della coppia, bensì la misura di esso dovrà essere “adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive” (Cass. 07/12/2021, n. 38928; Cass. 08/09/2021, n. 24250) e dovrà essere riconosciuta ove il coniuge richiedente “sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita e non possa in concreto procurarsele”.
Con l’ordinanza n. 15986 del 15/6/2025 la Corte Suprema ritorna sul tema dei presupposti e dei criteri di quantificazione dell’assegno ex art. 5 l. 898/70 e specifica che ove non sia possibile accertare o non vi sia ricorrenza della funzione perequativo-compensativa di tale assegno, esso può essere comunque riconosciuto come dovuto in soddisfacimento, con carattere di prevalenza, della sola funzione assistenziale, presupposto che ricorre in presenza di un’effettiva e concreta non autosufficienza economica del coniuge avente diritto, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, e altresì in modo da poter escludere che sia stato irrimediabilmente reciso ogni legame con la pregressa storia familiare.
La quantificazione del contributo ex art. 5 l. 898/70 dovrà effettuarsi applicando i criteri di cui all’art. 438 c.c. in materia di alimenti, salvi gli opportuni adattamenti del caso in base agli apporti ricevuti o goduti dal coniuge onerando.
La ratio sottostante l’esaminata elargizione è ovviamente il principio di solidarietà post-coniugale.

