SEPARAZIONE E DIVORZIO POST-CARTABIA: DIFFERENZA TRA PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI E PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
10/12/2023LA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE RILEVA AI FINI DEL COMPUTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE
30/12/2023I miei clienti spesso mi fanno questa domanda: se sono separato con affido condiviso, i miei figli risiedono nella casa coniugale con mia moglie, ma il diritto di frequentarli e trattenerli presso le rispettive abitazioni spetta ad entrambi. Devo versarle lo stesso un contributo mensile per il loro mantenimento ordinario?
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31720/2023 ha fornito la risposta affermativa a tale quesito, escludendo, nella fattispecie esaminata, la sussistenza della “prospettata misura paritaria dei tempi di permanenza presso i genitori” che il padre aveva allegato quale fondamento della propria pretesa di non corrispondere alcun contributo a titolo ordinario, “atteso che, stando alla regolamentazione in atto, i figli stanno e pernottano presso la madre la maggior parte del tempo (18 giorni circa al mese e periodi più lunghi in estate)”; questa “prevalente collocazione comporta per lei il sostenere oneri e costi aggiuntivi quanto meno per accompagnare i due figli (a scuola, alle varie attività extrascolastiche)”.
In tali precipui termini, spiega la Cassazione, trova giustificazione la determinazione di un contributo di mantenimento mensile a carico del padre a titolo ordinario.
Il fondamento della rimostranza del padre ricorrente è proprio l’art. 337-ter, comma 4, il medesimo articolo su cui si basa la Suprema Corte per fondare le proprie argomentazioni.
Tale articolo stabilisce che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, per dare concreta attuazione a tale principio, debba tener conto, nella determinazione dell’assegno di mantenimento a carico dei genitori, oltre che di una serie di altri elementi, anche (riguardo al punto che ci occupa) dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore.
Va da sé quindi che quando i tempi non siano stati stabiliti in modo paritario oppure lo siano stati solo in quanto così previsto nel provvedimento, ma poi in realtà non siano effettivamente rispettati dal genitore titolare del diritto di frequentazione, ciò incida sulla valutazione che l’Autorità Giudiziaria andrà a fare in ordine alla permanenza o meno del diritto all’assegno ordinario.
Solo nei casi di tempi effettivamente paritetici di permanenza dei figli presso i genitori può essere stabilito il mantenimento diretto, in base al quale ogni genitore provvede direttamente al figlio per il tempo in cui lo ha con sé, senza dover versare mensilmente in via anticipata un assegno predeterminato all’altro che li ha collocati presso di sé.