LE PROVE DELL’INFEDELTA’ CONIUGALE ATTRAVERSO LA RELAZIONE FOTOGRAFICA DELL’INVESTIGATORE PRIVATO
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15/03/2024Quando si supera la soglia della normale tollerabilità all’interno di una convivenza matrimoniale per responsabilità di uno dei due coniugi che adotti condotte contrarie ai doveri del matrimonio, l’altro coniuge che subisca tali comportamenti può fare istanza affinché – previo accertamento che le condotte lesive siano causali alla fine dell’unione, ossia ne costituiscano la causa immediata e diretta – la separazione venga addebitata, quanto a responsabilità, al coniuge colpevole di aver in tal modo incrinato l’armonia di coppia prima presente tra moglie e marito.
La violazione delle prescrizioni degli artt. 143 e 147 c.c., cioè dei doveri assunti dai coniugi con il matrimonio (fedeltà, coabitazione, reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, mantenimento, educazione ed istruzione dei figli) possono quindi costituire motivi di addebito.
Ma quali sono le conseguenze dell’accertamento della responsabilità di un coniuge nei confronti dell’altro, cioè che effetti ha la pronuncia di addebito?
L’addebito ha natura sanzionatoria con conseguenze sul piano successorio e sul piano economico-patrimoniale.
Allorché venga pronunciata con addebito la separazione priva il coniuge colpevole del diritto di succedere ereditariamente all’altro coniuge.
Questo è un effetto che normalmente consegue alla pronuncia di divorzio, ma in caso di pronuncia della separazione con addebito l’effetto è anticipato e consegue direttamente alla sentenza di separazione con addebito.
Altro effetto che consegue al riconoscimento dei motivi di addebito e alla relativa pronuncia è la perdita, in capo al coniuge riconosciuto responsabile, del diritto ad essere mantenuto dall’altro, salvo il diritto a vedersi riconosciuto un assegno a titolo di vitalizio se nel momento in cui viene pronunciato l’addebito già percepiva un assegno alimentare dall’altro.
Nel caso il coniuge a cui è stata addebitata la separazione versi in stato di bisogno può solo ottenere che gli venga attribuito un assegno alimentare ex art. 438 c.c. con cadenza periodica, assegno – la cui misura è più modesta e atta a fare fronte alle sole esigenze essenziali di sostentamento del coniuge colpevole se comparata a quella a cui avrebbe potuto aver diritto a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 primo comma c.c.
L’addebito può essere anche reciproco, quando entrambi i coniugi abbiano tenuto condotte contrarie ai doveri assunti con il matrimonio ex art. 151 c.c. (v. ad esempio la sentenza n. 3923 del 19-2 2018 della Cassazione Civile la quale statuisce che le violenze subite dal marito non giustificherebbero il tradimento della moglie).
Addentrandosi nello specifico della violazione per adulterio, per essere causa di addebito, esso deve essere stato la ragione esclusiva della fine dell’unione matrimoniale, ossia avere costituito l’unico motivo per cui il coniuge che lo ha subito si è determinato a separarsi. L’adulterio, invece, non conduce all’addebito se la coppia matrimoniale è già in crisi da anni ed esso adulterio, invece che causa, costituisce l’epilogo di una rottura già presente all’interno di quella coppia di coniugi (v. Cass. Civ. sentenza n. 21576/2018.
Normalmente la pronuncia di addebito per adulterio non ha conseguenze sul piano economico. Tuttavia, se l’adulterio sia consumato pubblicamente o comunque con in modo da ledere onore e reputazione dell’altro coniuge può talora essere riconosciuto al coniuge offeso un assegno a titolo di risarcimento del danno patito.
L’onere della prova dell’adulterio è a carico del coniuge che domanda l’addebito.
La violazione dell’obbligo di fedeltà è intesa in termini molto ampi dalla giurisprudenza e ricomprende tutti quei comportamenti ritenuti idonei a ledere la fiducia tra i coniugi e la loro intimità emotiva e sessuale, che siano cioè tali da incrinare l’affectio coniugalis, cioè quella reciproca affezione ed armonia di coppia che i coniugi hanno instaurato con il matrimonio., o che siano ritenuti lesivi dell’onore e della dignità dell’altro membro della coppia matrimoniale.
Pertanto il tradimento costituente causa di addebito non è solo il tradimento fisico, ma è stato riscontrato adulterio anche ad esempio in caso di relazioni extraconiugali via internet (c.d. infedeltà virtuale) o addirittura anche in esito ad un sentimento platonico che comunque abbia minato la pregressa unità familiare.
Si ritiene infatti che il dovere di fedeltà che sorge a seguito del matrimonio non sia limitato al mero doversi astenere da rapporti sessuali con altri, ma implichi altresì il dovere di non fare entrare nella propria vita di coppia qualcun altro che possa in qualche modo prendere il posto del coniuge.