E’ POSSIBILE PROPORRE DOMANDA DI SEPARAZIONE E ANCHE DI DIVORZIO CON LA STESSA CAUSA DOPO LA RIFORMA CARTABIA
13/02/2024LA CASA FAMILIARE
24/02/2024L’art 316 c.c. dispone che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli e sono tenuti a mantenerli educarli istruirli ed assisterli moralmente (147 – 315 bis c.c.).
Primariamente pertanto la responsabilità nei confronti della prole grava in toto sui genitori e, ove l’uno non vi adempia, l’altro è tenuto a sopperire anche per la parte cui il primo non adempia e ciò per il solo fatto di avere generato i figli.
Ma cosa succede quando anche l’altro genitore non sia in grado con le proprie capacità di lavoro professionale e casalingo e con le proprie sostanze di fare fronte a tutte le esigenze di vita della prole, di fronte alle quali è stato lasciato solo?
Quando i genitori, primariamente responsabili del mantenimento dei loro figli, non ne abbiano i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari, affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (148 c.c.).
Per ascendenti si intendono i genitori dei genitori, i nonni dei genitori. Si precisa che tale “responsabilità sussidiaria” entra in gioco solo ed unicamente se ricorrano le seguenti condizioni: se sia accertato il reiterato inadempimento di uno dei genitori; se risulti una complessiva condizione dell’altro, rimasto solo ad adempiere, priva dei mezzi sufficienti a provvedere integralmente al mantenimento della prole in via esaustiva; se questi si sia comunque preventivamente attivato, seppure infruttuosamente, per ottenere quanto dovuto dall’altro genitore; se si sia accertata la sussistenza in capo agli ascendenti dell’obbligo sussidiario, in ragione della preventiva verifica con esito positivo della loro condizione economico-patrimoniale, tale cioè da consentire loro tale erogazione in ausilio del genitore privo dei mezzi necessari e sufficienti.
Entrambi gli ascendenti, di ciascun ramo genitoriale – sia dal lato del padre, che da quello della madre – vengono sottoposti a verifica in rapporto alle loro sostanze economico-patrimoniali e se accertato che possono permetterselo, possono essere conseguentemente anche entrambi dichiarati tenuti in rapporto a queste ultime e nella misura determinata in ragione delle rispettive possibilità.
Con l’ordinanza n. 13345/2023 del 16-5-2023 ad esempio la Corte di Cassazione ha accertato che il padre aveva posto in essere un comportamento dolosamente preordinato ad omettere il mantenimento, che non aveva corrisposto per anni nonostante fosse stato condannato ex art. 570 c.p. in sede penale, rendendosi di fatto irreperibile, che la madre era risultata incapace da sola di una produzione reddituale adeguata all’integrale mantenimento della minore e che i nonni (nella fattispecie quelli paterni) erano titolari di proprietà immobiliari e pertanto in condizioni economico-patrimoniali tali da potere essere ritenuti responsabili e tenuti al mantenimento in sussidio alla madre, in quanto le esigenze di vita della figlia minore non potevano essere soddisfatte solo da tale genitore.