IL DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE SEPARATO
09/03/2025IL RECUPERO COATTIVO DELLE SPESE STRAORDINARIE SULLA BASE DEL TITOLO DI SEPARAZIONE
24/03/2025I provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330, 332 e 333 ss. c.c., lungi dal costituire sanzioni a carico dei genitori inosservanti degli obblighi derivanti dal loro ruolo, si fondano sull’accertamento degli effetti lesivi o potenzialmente tali che il loro comportamento inadempiente abbia prodotto in danno della prole minorenne e si configurano piuttosto quali soluzioni di tutela di quest’ultima.
Quando in concreto alcuno dei provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità dei genitori sino a quel momento adottati abbiano dato risultati (ad es. ex art. 2 l. 149/2001,l’affidamento a famiglia, meglio se con figli minori, o a persona singola, in grado di fornire educazione, istruzione, mantenimento e relazioni affettive), quale extrema ratio viene disposto il collocamento della prole in casa famiglia, nell’intento di bilanciarne il preminente interesse con i danni concreti o potenziali che la sua esposizione al/i genitore/i ostativo potrebbe causare.
Di conseguenza quando il giudice ritiene che i genitori biologici siano inadatti a svolgere il loro ruolo allontana i minori dal proprio nucleo e li destina ad una casa famiglia che possa dare loro accoglienza.
Ma che cos’è una casa famiglia? E’ una struttura abitata da uno o più adulti che costituiscono ivi una presenza stabile e che accolgono in affido temporaneo i minori che non saprebbero dove altro andare e che perciò vi sono collocati (art. 2 d.m. n. 308/2001), anche per favorire interventi educativi e socio-assistenziali che li riguardino, in sostituzione o ad integrazione della famiglia. Essa “sostituisce” la famiglia in attesa che la situazione di conflittualità fra i genitori o il loro personale disagio si risolva.
Lo scopo di tale struttura è l’accudimento dei minori in un clima familiare che li prepari e fornisca loro gli strumenti idonei per potere essere pronti al passaggio al loro progetto di vita definitivo, sia esso l’adozione o il rientro a casa.
Talvolta è disposto che il collocamento della prole presso la casa famiglia contempli l’accoglienza anche della madre.
Quanto ai doveri economici verso i figli, si precisa che il collocamento presso la casa famiglia non fa venire meno gli obblighi economici di mantenimento della prole (nella specie rimborso al comune competente degli oneri economici sostenuti per il collocamento in casa familiare o in affido temporaneo) in capo ai genitori, sia esso accompagnato o meno dalla sospensione della responsabilità genitoriale, trattandosi nella fattispecie di obbligo collegato allo “status” di figlio e non alla collocazione di quest’ultimo.